La percentuale di compensazione del 10% si applica anche alle cessioni di yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello e altri tipi di latte fermentati o acidificati.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la circolare 19/E del 7 maggio 2016, facendo chiarezza su un’anomalia contenuta nel D.M. 26 gennaio 2016 che era stata segnalata anche dai nostri esperti in una precedente circolare.
Tale decreto ha introdotto le nuove percentuali di compensazione, aumentandole così come previsto dall’art. 1 comma 908 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015): dal 7% al 7,65% per gli animali vivi della specie bovina (compresi i bufali); dal 7,3% al 7,95% per gli animali vivi della specie suina; dall’8,8% al 10% per “latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati”.
L’Agenzia, con la circolare di venerdì, ha però precisato che anche i prodotti come yogurt e assimilati godono della nuova percentuale di compensazione: anche per tali cessioni, quindi, l’IVA viene compensata al 10%.
Questo, perché, come sottolinea l’Agenzia, la normativa richiama il punto 9 della tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/1972, la quale riguarda la generalità dei prodotti appartenenti alla voce doganale 04.01 che ricomprende tutti i prodotti del settore lattiero-caseario,
Pertanto, essendo inclusi in tale categoria anche i prodotti come yogurt, kephir, latte cagliato e così via, anche questi devono, a rigor di logica, essere sottoposti alla medesima aliquota, con la medesima percentuale di compensazione, ad oggi il 10%. Questo, peraltro, ripristina l’omogeneità dell’imposizione tra il latte fresco ed i suoi derivati, così come avveniva nel periodo precedente a tali modifiche.
Si ricorda che le percentuali di compensazione sui prodotti lattiero-caseari sono entrate a regime nel gennaio 2016 e fino a nuova modificazione resteranno tali; diversa è la situazione relativa agli animali vivi, la cui più elevata percentuale compensativa avrà solamente durata annuale, fino al 31/12/2016.
Le nuove percentuali di compensazione si applicano sulle fatture emesse a partire dall’1/1/2016. Nel caso di fatturazione differita, quindi, non rileva se il contratto è stato stipulato nel 2015, ma conta il tempo in cui è stata emessa la fattura, ossia dopo l’entrata in vigore del decreto (1° gennaio 2016).
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