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I diritti di prelazione e di riscatto del fondo previsti dall’art. 7 della L. 817/1971 non spettano al socio della società semplice affittuaria del fondo confinante, anche se il socio è comproprietario del terreno, se questi non coltiva direttamente il fondo.
Questo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5952 depositata il 25 marzo 2016. Oggetto della controversia era la dubbia titolarità del diritto di prelazione da parte del socio di una società semplice che coltivava il terreno confinante a quello oggetto della prelazione.
Sul punto la Corte d’Appello di Venezia, dopo aver specificato che il socio era anche comproprietario del terreno confinante, aveva ritenuto irrilevante la mancata conduzione del terreno ai fini dell’esercizio della prelazione.
Ciò veniva affermato sulla base di due argomenti: che la società semplice non avendo autonomia patrimoniale non costituisce uno schermo tale da permettere la completa separazione tra società e socio ai fini della prelazione; nonché che è sufficiente che il soggetto titolare del diritto di prelazione sia un coltivatore diretto: secondo la Corte d’Appello, però, non sarebbe necessaria la coltivazione del fondo confinante.
La Cassazione ha, invece, ribaltato completamente la pronuncia di secondo grado. Innanzitutto, gli Ermellini hanno precisato che ai fini dell’esercizio della prelazione è assolutamente necessario che il soggetto coltivatore eserciti la coltivazione del fondo confinante: ciò perché lo scopo della norma è l’ampiamento dell’azienda coltivatrice adiacente e non la concessione di agevolazioni a un qualsivoglia agricoltore.
Pertanto, per esercitare il diritto di prelazione è richiesta la coincidenza tra la titolarità del fondo e l’esercizio dell’attività agricola. Nel caso di specie, quindi, tale diritto non può essere esercitato perché il soggetto che svolge l’attività di coltivazione è la società affittuaria, la quale è un soggetto differente rispetto al suo socio persona individuale.
La Cassazione, nell’ambito della pronuncia in analisi, precisa anche che il diritto di prelazione, comportando una limitazione del diritto di proprietà, non può essere riconosciuto al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge. Non è pertanto possibile attribuire tale diritto, in via estensiva, al confinante nudo proprietario in quanto egli è privo della qualità di coltivatore diretto del fondo e non ha poteri di godimento sul bene.