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L’Agenzia delle Entrate, nella recente circolare 12/E dell’8 aprile 2016, ha operato un’importante apertura nei confronti degli esercizi che svolgono attività che si protraggono oltre le ore 24: il documento riepilogativo di chiusura potrà essere fatto al termine dell’attività e non più obbligatoriamente a mezzanotte.
La disciplina di riferimento è contenuta all’art. 12 del D.M. 23/3/1983 il quale dispone l’emissione dello scontrino di chiusura giornaliera. Tale documento deve contenere questi dati:
Lo scontrino di chiusura giornaliera va emesso nel corso della giornata. Precedentemente si riteneva che tale termine ultimo fosse la mezzanotte, come più volte confermato dalla prassi (CM 10/6/89 n. 60, RM 23/10/95 n. 253/E). Con la circolare 12/E dell’8 aprile 2016, invece, l’Agenzia ha mutato orientamento.
Tale documento di prassi richiama infatti il contenuto dell’art. 1 comma 4 del DPR 544/1999 in base al quale “al termine di ogni giorno di attività è emesso dall'apparecchio misuratore fiscale un documento riepilogativo giornaliero degli incassi. Per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo è emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell’attività con riferimento alla data di inizio dell'evento”.
La disposizione sopra richiamata, dettata originariamente per gli esercenti attività di intrattenimento e spettacolo si è resa applicabile anche “agli esercizi commerciali con attività protratta oltre la mezzanotte con la conseguente possibilità di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività con riferimento alla data di inizio dell’evento (quindi oltre la mezzanotte)”.
Pertanto, sulla base di tale precisazione, sarà possibile emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine dell’attività, non rilevando più l’ora di emissione, purché esso venga annotato come corrispettivo del giorno di riferimento.