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Il termine decennale di conservazione dei documenti fiscali va interpretato in maniera rigorosa: se entro tale termine non è stato avviato un accertamento, il contribuente non è obbligato alla tenuta delle scritture per un periodo superiore.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9834 del 13 maggio 2016, pronunciandosi sul caso di una srl sarda di imbottigliamento e vendita acqua alla quale era stata contestata la mancata presentazione di fatture relative ad ammortamenti di durata ultradecennale.
Sia la Commissione tributaria provinciale che quella regionale avevano accolto le istanze della società contribuente, sostenendo che il termine decennale di tenuta delle scritture a partire dalla data di registrazione di cui all’art. 2220 c.c. era stato rispettato e, quindi, nessun addebito poteva essere fatto alla società stessa.
L’Agenzia, però, ricorreva in Cassazione sostenendo che è onere del contribuente provare la corretta deduzione degli ammortamenti tramite la presentazione delle fatture. Pertanto, pur trattandosi di ammortamenti di durata superiore ai dieci anni, la società doveva essere in grado di produrre la documentazione ad essi relativa.
Tale tesi, però, è stata respinta dalla Cassazione. L’obbligo di tenuta delle scritture oltre al termine decennale (o altro termine) è previsto soltanto fino a definizione degli accertamenti in corso riguardanti il periodo d’imposta di riferimento, ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/1973.
L’obbligo di cui sopra, però, va coordinato con il principio enunciato dall’art. 8 comma 5 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) che prevede che l’obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro formazione.
Pertanto la conservazione dei documenti oltre i dieci anni è obbligatoria solo se entro la fine del decimo anno viene iniziato un accertamento a carico del soggetto. In assenza di una verifica, quindi, i documenti possono essere eliminati. Ciò, perché, se fosse accolta l’interpretazione presentata dall’Agenzia, l’obbligo di conservazione si protrarrebbe per una durata indefinita e discrezionalmente determinabile dagli uffici, con ovvie criticità di archivio e gestione a carico dei contribuenti.
Dopo dieci anni, quindi, se non è stato avviato un accertamento, si potranno distruggere tutti i documenti.