Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il D.L. 66/2014 ha introdotto un regime forfettario per la determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da parte delle società agricole. Tale regime, che avrebbe dovuto avere durata transitoria per gli anni 2014-2015, è invece stato stabilizzato dalla Legge di Stabilità 2016.
Come precisato anche nella circolare 20/E del 18 maggio, l’art. 1 comma 910 della L. 208/2015 conferma la possibilità, per le società agricole, di dichiarare il reddito nella misura del 25% dei corrispettivi annotati ai fini IVA. Devono essere esclusi da tale dichiarazione, i corrispettivi rientranti nella franchigia, prevista nella misura di 2.400.000 Kwh per la produzione di energia con risorse agroforestali e di 260.000 Kwh per il fotovoltaico. Non forma mai reddito, invece, la tariffa incentivante.
Fino al 2013, la produzione e cessione di energia, purché rispettante i requisiti necessari, era qualificata tra le attività connesse. Quindi tutti i redditi percepiti si consideravano rientranti nel reddito agrario.
L’ultima Legge di Stabilità ha invece reso definitivo il diverso sistema introdotto in via transitoria nel 2014. I redditi derivanti dalla produzione ricompresa entro le soglie previste dalla franchigia (rispettivamente 2.400.000 e 260.000 Kwh) vengono assorbiti dal reddito agrario. Pertanto questi, così come la tariffa incentivante, non saranno soggetti ad ulteriore tassazione.
Tutta la produzione eccedente la franchigia, invece, andrà a formare il reddito complessivo nella misura già citata del 25% dei corrispettivi delle vendite effettuate.
Per determinare il reddito imponibile, quindi, le imprese agricole dovranno calcolare il totale dei Kwh prodotti sulla base delle fatture emesse al GSE; scomputare la franchigia e la tariffa incentivante; applicare la percentuale del 25% sulle quantità eccedenti.
Da un punto di vista pratico, in sede di dichiarazione, le società dovranno portare in aumento, oltre al reddito agrario e a quello dominicale (se presente), anche il 25% dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA. Ciò andrà fatto tramite la compilazione del rigo RF9 del modello Unico.
I costi ed i ricavi delle società andranno invece indicati con il codice 42, rispettivamente compilando i righi RF31 (variazioni in aumento) e RF55 (variazioni in diminuzione).
Le società in esame possono usufruire del metodo forfettario per il calcolo del valore della produzione anche ai fini IRAP, compilando la relativa sezione. In tal caso, si assume il reddito determinato forfettariamente al quale si somma il costo del personale impiegato per la produzione di energia e gli interessi passivi, compresi quelli in leasing.
Il costo del personale a tempo indeterminato risulta deducibile, mentre gli oneri finanziari devono essere assunti in proporzione al rapporto tra ricavi imponibili (25%) e l’ammontare di tutti i ricavi relativi all’attività energetica.