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Come più volte segnalato nelle nostre circolari, la PEC è uno strumento indispensabile nella gestione dell’impresa e per questo deve sempre essere tenuta sotto controllo al fine di non perdere informazioni fondamentali.
A partire dal 1° giugno, infatti, le notifiche delle cartelle di pagamento emesse dalle società autorizzate alla riscossione dei tributi (fra le altre Equitalia) avverrà soltanto tramite PEC.
Ciò è stato previsto dal Governo che, con il D. Lgs. 159/2015, ha rivisto la materia della riscossione con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare la disciplina previgente.
L’art. 14 di tale decreto stabilisce che, per le imprese individuali, quelle costituite in forma societaria, nonché per i professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica della cartella di pagamento avverrà esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), a cui l'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica.
La possibilità di ricevere le notifiche da parte degli agenti della riscossione è offerta anche alle persone fisiche titolari di un indirizzo PEC che ne facciano espressa richiesta nel Modello Unico, in sede di dichiarazione dei redditi.
La notifica, per tali soggetti, sarà effettuata all’indirizzo indicato nella domanda, ovvero all’indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) successivamente dichiarato all'Agente della riscossione.
Se l’indirizzo PEC risulta inesistente, disattivato o non funzionante, la notifica verrà depositata presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio. Inoltre, un avviso sarà pubblicato sul sito web della stessa e il destinatario ne riceverà notizia tramite raccomandata A/R.
Similmente, se la casella di posta certificata risultasse piena, la società incaricata della riscossione dovrà effettuare un nuovo invio dopo almeno 15 giorni. Se anche il secondo tentativo avesse esito negativo, si procederà con il deposito presso la CCIAA, come nel caso precedente.
Quando sarà portato a regime, tale sistema per le notificazioni garantirà un significativo risparmio in termini economici (si pensi ai costi amministrativi, delle spedizioni), offrendo una maggiore velocità nelle comunicazioni e un altrettanto elevato livello di certezza delle stesse.
L’unica insidia è che, ora, i contribuenti dovranno tenere sott’occhio la loro casella di posta elettronica: perdersi una mail potrebbe significare erodere i tempi a propria disposizione per esercitare il proprio diritto di difesa o, addirittura, non poter impugnare un provvedimento nei termini. Conseguenze negative che, comunque, possono essere evitate tramite un utilizzo attento e puntuale di tale strumento.