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Specialmente nell’ambito delle aziende agricole che svolgono anche attività ricettive di tipo agrituristico, è sempre più facile trovare aree destinate alla pratica sportiva. Dalla piscina al campo da golf, dal campo da tennis fino alle aree destinate all’equitazione o al tiro, tali aree rappresentano ormai una componente fondamentale dell’offerta ricreativa di tali imprese.
La categoria catastale per i luoghi destinati allo svolgimento delle attività sportive, secondo la disciplina vigente, è la categoria D/6. Per poter classificare un immobile come D/6 sono richieste due caratteristiche specifiche:
Pare opportuno ricordare che tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, teatri, alberghi), così come quelli rientranti nel gruppo E (stazioni per servizi di trasporto, supermercati) devono essere valutati catastalmente tramite stima diretta, non essendo applicabili a tali categorie il sistema delle tariffe (si vedano in tal senso circ. Ag. Territorio n. 6/2012; Ag. Entrate 2/2016).
Tornando alle aree dedicate all’attività sportiva, occorre capire come esse vadano qualificate laddove siano inserite nell’ambito di un’impresa agricola. Alcuni uffici tecnici locali (Ag. Entrate-Territorio) hanno attribuito a tali spazi la categoria D/6 prescindendo quindi da considerazioni relative al soggetto possessore dell’impianto sportivo e all’attività da questi svolta e sottoponendo tali aree a imposizione tributaria ordinaria.
Tale operazione non può essere condivisa, in quanto le aree destinate all’attività sportiva nell’ambito dell’attività agrituristica devono essere considerate come immobili strumentali allo svolgimento dell’attività agrituristica e, quindi, censiti nella categoria catastale speciale D/10 con apposita graffatura.
Pare infatti scorretto qualificare tali impianti sportivi come D/6, perché le attività svolte su quelle aree non erano poste in essere con specifici fini di lucro. Infatti, gli impianti da accatastare altri non sono che parte del complesso immobiliare destinato all’agriturismo, ovvero beni fondiari nella totale disponibilità dell’azienda agricola del contribuente esercente anche l’attività agrituristica.
In alternativa, pare ragionevole anche adottare un’altra strada, ossia il riconoscimento della ruralità delle aree sportive con l’apposita e specifica annotazione prevista dall’art. 1 comma 2 del DM 26 luglio 2012. Sulla base di ciò, infatti, sarebbe garantito agli impianti sportivi il trattamento agevolato ai fini impositivi, in quanto fabbricati rurali strumentali allo svolgimento dell’attività agricola.