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Due fratelli, residenti in due provincie diverse, hanno in comproprietà una cascina e decidono di venderla. Per la CTP di Lodi, tale cessione non ha alcun riflesso ai fini delle imposte dirette, determinando così un’operazione non imponibile. Per la CTP di Milano, invece, la vendita integra i requisiti di cui all’art. 67 TUIR: pertanto, tale operazione genera redditi diversi rilevanti ai fini IRPEF.
Questa incredibile vicenda giudiziaria trova il suo fondamento in un ampio dibattito che riguarda la cessione degli edifici (nel caso di specie un edificio rurale con terreno agricolo adiacente) acquistati da più di cinque anni.
Da una lettura lineare della disciplina sembra logico inquadrare fiscalmente tali immobili come fabbricati, la cui cessione, dopo cinque anni dall’acquisto, non genera alcuna plusvalenza tassabile (Art. 67 del TUIR). Tuttavia, ciò che appare logico non sempre è suffragato dalla giurisprudenza che, in alcuni casi, considera tali beni alla stregua di aree edificabili e, conseguentemente, sempre suscettibili di generare plusvalenze.
Quest’ultima interpretazione è stata avvallata dai Giudici Milanesi che hanno accolto il contenuto della risoluzione 395/E/2008, documento in cui l’Agenzia delle Entrate afferma che la cessione di un fabbricato inserito all’interno di un piano di recupero, anche se integro e agibile, va inquadrata come una cessione di area edificabile.
Di segno diametralmente opposto è l’orientamento della CTP di Lodi la quale ha sostenuto che la cessione non integra la fattispecie di cui all’art. 67 lettera b) del TUIR, poiché oggetto del trasferimento non è un’area edificabile, ma un fabbricato e, come tale, essendo stato ceduto dopo cinque anni dall’acquisto non genera alcuna plusvalenza.
La confusione regna sovrana, al punto che lo stesso immobile per i giudici di Milano è un’area edificabile, mentre per quelli di Lodi un vero e proprio fabbricato, ma, a nostro avviso, non si può prescindere dall’effettivo stato del bene trasferito.
Pertanto, se al momento della compravendita il fabbricato era abitato/abitabile e regolarmente accatastato quale fabbricato rurale abitativo (Categoria A), riteniamo che la cessione, avvenuta dopo cinque anni dall’acquisto, non generi alcuna plusvalenza tassabile.