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Arriva dalla CTP di Firenze una nuova interessante pronuncia in materia di ruralità dei fabbricati: la sentenza 889/2016 ha, infatti, stabilito che la ruralità dei fabbricati strumentali va attribuita facendo riferimento esclusivamente alla destinazione dell’immobile all’esercizio delle attività agricole previste dall’art. 2135 del codice civile.
La controversia riguardava la richiesta di riconoscimento del requisito della ruralità di una villa accatastata come A/8.
Tale operazione era stata contestata dall’Agenzia del Territorio ed il Comune aveva respinto la richiesta di rimborso dei tributi locali che il proprietario, nel dubbio, aveva provveduto a versare.
Oggetto del contendere era la corretta interpretazione ed applicazione della disciplina di cui all’art. 9 del D. L. 557/1993: secondo il ricorrente, infatti, il comma 3-bis, dedicato ai fabbricati strumentali, non richiede alcun requisito ulteriore oltre alla strumentalità all’esercizio delle attività agricole, a differenza di quanto previsto dal comma 3 per i fabbricati abitativi.
Pronunciandosi nel merito, la CTP ha riconosciuto il carattere di ruralità all’immobile, poiché rispettava i requisiti di cui al citato art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/93 e ciò a prescindere da qualsiasi altra caratteristica oggettiva e soggettiva dell’edificio, compresa la classificazione catastale.
Sulla base di ciò, quindi, anche un fabbricato di “lusso”, censito in categoria A/1, ma destinato alle attività agrituristiche (rispetta il requisito oggettivo di cui all’art. 9 c. 3-bis lettera e) del D.L. 557/93), deve poter ottenere dal Territorio il riconoscimento del requisito della ruralità e, conseguentemente, la classificazione in D/10 o l’annotazione di ruralità.
L’orientamento della CTP di Firenze è del tutto condivisibile e contraddice quanto sostenuto da molti Uffici dell’Agenzia del Territorio che tendono a richiedere, anche per i fabbricati rurali strumentali, il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa per gli immobili abitativi, dimenticando che per gli immobili strumentali la ruralità deve essere attribuita esclusivamente sulla base della loro destinazione all’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c..