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La CTR del Lazio, con la recente pronuncia (n. 2152 del 18 aprile 2016), si è espressa in merito ad una controversia alquanto dibattuta avente ad oggetto la distinzione fra cessione d’azienda e cessione di beni.
Il caso riguardava il trasferimento di un complesso di beni necessario allo svolgimento dell’attività di produzione di energia attraverso la costruzione di un impianto fotovoltaico. Oggetto della cessione erano una serie di beni immateriali: un preliminare di contratto per la costituzione di un diritto di superficie su un fondo, le autorizzazioni amministrative, un progetto per la realizzazione dell’impianto e il diritto all’allacciamento della rete elettrica.
Tale cessione, assoggettata ad IVA dalle società contribuenti, veniva riqualificata come cessione di azienda dall’Agenzia la quale emetteva avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro dovuta e non versata.
Mentre la CTP accoglieva le ragioni dell’Ufficio, in senso diametralmente opposto si pronunciava il giudice di appello, il quale faceva propri gli argomenti presentati dalle società ricorrenti.
Secondo la CTR, infatti, l’operazione in oggetto non poteva essere definita come cessione di azienda o di un ramo della stessa. Riprendendo il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia Europea (sent. 15 gennaio 2002, causa C-43/00), la Commissione Tributaria affermava che per potersi avere cessione di azienda, l’integrazione dei beni ceduti con beni ulteriori deve avere carattere accessorio, in quanto l’azienda “deve poter funzionare come un’impresa autonoma senza avere bisogno, a questo effetto, di investimenti o conferimenti supplementari”.
Nel caso di specie, invece, ciò non era possibile, in quanto mancavano, tra gli oggetti del contratto, i beni strumentali necessari allo svolgimento dell’attività di produzione dell’energia, ossia pannelli fotovoltaici ed inverter. Beni strumentali che, peraltro, rappresentavano la componente economicamente più rilevante dell’impianto, come dimostrato nell’ambito del dibattimento.
Concludendo, quindi, la CTR ha confermato che per aversi una cessione di azienda occorre che il complesso dei beni sia autonomamente idoneo per lo svolgimento dell’attività a cui esso è preposto. Laddove siano necessari ulteriori acquisti, l’operazione andrà qualificata come cessione dei singoli beni, assoggettata quindi ad IVA e non, come spesso affermato dall’Agenzia, ad imposta di registro.