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Con la Sentenza n. 12883 del 2 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio in materia di prelazione agraria: secondo gli Ermellini, infatti, il patto di prelazione non è revocabile entro i 30 giorni previsti dall’art. 8 comma 4 della L. 590/1965 per l’esercizio del diritto.
Il caso riguardava un soggetto siciliano che aveva citato in giudizio la proprietaria di un terreno che aveva notificato un preliminare di vendita al fine di dare notizia di tale operazione ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione spettante all’imprenditore agricolo stesso.
Tuttavia, la proposta che era stata notificata in data 22 novembre, veniva poi revocata tramite telegramma il 20/12, quindi prima del termine di trenta giorni previsto dalla legge. Il 18 dicembre, però, il prelazionante spediva comunicazione contenente l’accettazione della proposta del preliminare di vendita, ma tale comunicazione giungeva alla proprietaria solo il 27 dicembre.
Nei primi due gradi di giudizio dell’inevitabile contenzioso, i giudici avevano accolto le ragioni della proprietaria, la quale, secondo i magistrati, aveva legittimamente revocato la proposta di acquisto entro il momento dell’accettazione. Gli effetti di tale comunicazione, infatti, si manifestano solo nel momento in cui essi vengono a conoscenza della controparte, la quale aveva avuto notizia dell’accettazione solo in un secondo tempo.
Il titolare della prelazione, quindi, ricorreva in Cassazione presentando due motivi di doglianza: con il primo affermava che la revoca della proposta era avvenuta in data successiva al perfezionamento del contratto, avvenuto con l’accettazione del 18/12; con il secondo, invece, sosteneva l’irrevocabilità del patto di prelazione entro il termine dei 30 giorni stabiliti per l’esercizio del diritto.
I giudici della Cassazione hanno bocciato la tesi del ricorrente relativamente al momento di conclusione del contratto: trattandosi di un atto unilaterale recettizio esso produce effetti solo nel momento in cui viene a conoscenza (o giunge al suo indirizzo) del destinatario ai sensi dell’art. 1326 del codice civile.
Al contrario, invece, i magistrati hanno accolto le doglianze del ricorrente relativamente alla possibilità di revocare la proposta. La trasmissione del preliminare, infatti, viene qualificata come proposta contrattuale irrevocabile, così come descritta dall’art. 1329 c.c., rispetto al quale il prelazionante è chiamato ad esprimere la sua volontà.
La possibilità del proprietario di revocare tale proposta, secondo i giudici, non si concilierebbe con il valore di tale comunicazione, che va intesa come atto unilaterale di adempimento di un obbligo legale destinato a rendere attuale l’altrui diritto soggettivo.