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Come noto, la normativa interna prevede la possibilità per coltivatori diretti e IAP di acquistare terreni agricoli usufruendo di una disciplina di favore, i cosiddetti benefici per la piccola proprietà contadina.
Le agevolazioni poc’anzi menzionate consistono nella possibilità per IAP e CD di usufruire di un regime fiscale più favorevole: le imposte di registro ed ipotecaria saranno dovute in misura fissa, mentre l’imposta catastale sarà calcolata applicando l’aliquota ridotta dell’1%.
Per poter mantenere i benefici sopra descritti, è però necessario che lo IAP o CD che acquista il fondo ne mantenga il possesso e la conduzione in maniera ininterrotta per almeno un quinquennio.
La disciplina della vecchia PPC, contenuta nella L. 604/1954, all’art. 7 stabiliva: “decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente”.
Ci si è quindi spesso interrogati su come considerare il caso in cui il terreno acquistato approfittando dei benefici PPC venga fatto oggetto di permuta o permuta parziale prima dello spirare del termine del vincolo quinquennale di possesso e conduzione.
Sebbene qualcuno abbia provato a sostenere la tesi contraria, pare si debba affermare che la permuta sia causa di decadenza delle agevolazioni fiscali se posta in essere entro i cinque anni dall’acquisto.
In tal senso si è più volte espressa l’Agenzia delle Entrate che, con le risoluzioni 324/2008 e 325/2008, ha provato a fare chiarezza sul punto, muovendo nelle sue argomentazioni dall’analisi del termine “aliena” contenuto all’interno del sopracitato art. 7 della L. 604/1954.
In tali risoluzioni l’Agenzia afferma che all’interno di tale definizione deve “ricomprendersi qualunque trasferimento della proprietà del fondo, indipendentemente dalla causa giuridico-economica che lo determina”, perciò anche la permuta dà luogo all’alienazione volontaria della proprietà di cose o di altri diritti tra due contraenti.
Anche la Corte di Cassazione pare avere un orientamento non dissimile da quello degli uffici. Prima con la sent. 2042/1981, poi con la n. 8369/2006, i giudici di legittimità hanno affermato che “non vi è alcun dubbio che nel concetto di alienazione - per i fini di cui alla legge n. 604 del 1954, art. 7 - rientra ogni ipotesi di trasferimento volontario della proprietà, ivi compresa la permuta”. Pertanto, se “la permuta è intervenuta prima del decorso del…termine…” si ha decadenza dall’agevolazione di cui alla legge n. 604 del 1954.
Sulla base di ciò, se un terreno acquistato con i benefici PPC viene dato in permuta entro il termine dei cinque anni previsto dalla legge, questo comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali e la restituzione degli importi dovuti.
Se la permuta ha carattere parziale, in assenza di una esplicita previsione normativa in tal senso, si ritiene che anche la relativa decadenza dall’agevolazione debba avere carattere parziale.