Con la risoluzione 54/E del 18 luglio 2016, l’Agenzia ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di energie rinnovabili (fotovoltaiche e agroforestali), circa il regime fiscale applicabile all’interno della franchigia e per le produzioni eccedenti.
Come noto, la legge n. 266/2005, all’art. 1 comma 423, ha stabilito che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica rappresentano attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario purché non eccedenti la franchigia di 2.400.000 kWh per le fonti agroforestali e 260.000 kWh per il fotovoltaico.
Tale previsione, che in origine doveva avere carattere transitorio, è stata stabilizzata dalla Legge di Stabilità 2016 con l’art. 1 comma 910.
La risoluzione in esame ha specificato quale regime fiscale adottare ai fini delle imposte sui redditi. Per quanto riguarda il fotovoltaico, si richiama una precedente risoluzione (86/E del 2015), la quale afferma che, purché rientrante all’interno della franchigia, la produzione e la cessione di energia rientrano sempre all’interno del reddito agrario ex art. 32 del TUIR.
Diversamente, per la parte eccedente, l’imposta si calcola applicando il coefficiente di redditività del 25%, purché venga rispettato il criterio di connessione con l’attività agricola principale e il rispetto del principio di prevalenza (circolare 32/E 2009).
Per quanto riguarda, invece, l’energia prodotta tramite fonti agroforestali, l’Agenzia ha precisato che valgono principi diversi rispetto al fotovoltaico. Infatti, secondo quanto affermato nella risoluzione 54/E, per potersi qualificare come attività connessa, l’attività di produzione di energia deve essere sempre collegata all’attività agricola principale e rispettosa del principio di prevalenza.
Una volta verificati questi due requisiti, se la quantità di energia prodotta rientra nella franchigia di 2.400.000 kWh, allora l’attività sarà produttiva di reddito agrario. L’eventuale parte eccedente, come per il fotovoltaico, sarà invece soggetta ad imposizione con l’applicazione del coefficiente del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
Si determina il reddito utilizzando le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa, invece, nel caso in cui l’attività di produzione di energia non rispetti il criterio della prevalenza calcolato operando alternativamente una valutazione di quantità, di valore oppure “effettuando una comparazione “a valle” del processo produttivo dell’impresa, tra l’energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi”.
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