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Con la Legge Europea n. 122 approvata il 7 luglio 2016 e pubblicata il giorno seguente in Gazzetta Ufficiale, sono state operate alcune modifiche circa le aliquote IVA applicabili alle cessioni delle erbe aromatiche.
L’art. 21 della legge ha infatti apportato diversi cambiamenti ai contenuti delle tabelle allegate al DPR 633/1972. È stato soppresso il numero 12-bis della tabella A, parte II: tale previsione stabiliva che alle cessioni di “basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione” si applicava l’aliquota del 4%. Inoltre, è stata abrogata anche la previsione contenuta alla voce n. 38-bis della tabella A, parte III, che attribuiva alle cessioni di “piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia” l’aliquota del 10%.
Contemporaneamente, invece, è stato aggiunto il numero 1-bis alla parte II-bis della tabella A: all’entrata in vigore della Legge, prevista per sabato 23 luglio 2016, si applicherà l’aliquota del 5% per le cessioni di “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia”.
Va sottolineato come, in forza di tale previsione, viene parificato a basilico, salvia e rosmarino anche l’origano, a rametti o sgranato purché destinato all’alimentazione: fino ad oggi, infatti, su tale prodotto si applicava l’aliquota ordinaria del 22%.
Sulla base delle modifiche sopracitate, nel mese di luglio sulle cessioni di erbe aromatiche si sconteranno due imposte differenti: tutte le vendite compiute fino al 22 luglio saranno soggette alle vecchie aliquote (4, 10 o 22%), mentre le cessioni di basilico, salvia, rosmarino e origano poste in essere a partire dal 23 luglio saranno calcolate applicando la nuova aliquota del 5%.
Si ricorda a tal fine che, in caso di fattura anticipata, anche per effetto di avvenuti pagamenti, si applica l’aliquota vigente al momento dell’emissione della fattura.
Un’ulteriore precisazione si rende necessaria relativamente alla cessione delle erbe aromatiche oggetto delle modifiche normative, laddove questa sia posta in essere da imprenditori agricoli che adottano il regime speciale IVA di cui all’art. 34 del DPR 633/1972. Sui prodotti sopracitati si applica una percentuale di compensazione pari al 4%, pertanto i produttori agricoli dovranno versare la differenza dell’1% di IVA.
L’art. 22 della Legge Europea, inoltre, prevede l’aumento dell’aliquota IVA dal 4% al 10% dei preparati per risotti. Ciò è stato fatto abrogando la voce doganale di riferimento (21.07.02) nella tabella A, parte II, voce n. 9: a partire dal 23 luglio, quindi, si applica l’aliquota del 10% facendo rientrare i preparati nella voce 80 della tabella parte III “preparazioni alimentari, non nominate, né comprese altrove".