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Il collegato agricolo è intervenuto anche in materia di scarti vegetali, cambiando il testo dell’art. 185 del D. Lgs. 152/2006che già era stato modificato con il Codice ambientale del 2010.
La nuova norma rappresenta, di fatto, un riavvicinamento al testo originale: la nuova formulazione, infatti, reintroduce il regime dei sottoprodotti che era stato, appunto, eliminato con la novella del 2010.
Concretamente, l’art. 41 del collegato stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti “la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a)”.
In sostanza, non è necessario che vengano trattati come rifiuti, con tutti i conseguenti adempimenti necessari, tutti quei prodotti che l’art. 184 individua come “rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali” nonché “i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.”.
Tali elementi, per essere qualificati come sottoprodotti, devono rispettare alcuni ulteriori requisiti. Primariamente è necessario che essi non presentino caratteri di offensività o pericolosità.
Il principio deve essere interpretato in maniera rigorosa; pertanto, se sussiste anche solo il dubbio che il prodotto possa essere pericoloso e/o offensivo, lo stesso dovrà essere gestito secondo la disciplina dei rifiuti.
Oltre ad estendere il requisito di provenienza, il collegato agricolo amplia anche l’area di possibile destinazione dei sottoprodotti.
Andranno infatti esclusi dal regime dei rifiuti anche gli scarti vegetali (naturali e non pericolosi) che saranno destinati alle normali pratiche zootecniche oltre che se utilizzati in agricoltura, silvicoltura e per la produzione di energia tramite impianti a biomasse.
Gli scarti vegetali potranno essere gestiti fuori dal regime dei rifiuti anche nel caso in cui essi vengano portati al di fuori del luogo di produzione o, addirittura, se fatti oggetto di cessione ai terzi.
Il nuovo art. 185, comma 1, lettera f) precisa anche le condizioni tecniche di utilizzo: il riutilizzo degli scarti verdi dovrà comunque avvenire mediante “processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
Ricordiamo che l’intervento normativo in commento potrebbe contrastare con le direttive UE, poiché modifica proprio quelle disposizioni introdotte per sanare alcuni profili di contrasto con la direttiva comunitaria 2008/98/CE (avente ad oggetto il materiale vegetale escludibile dalla disciplina sui rifiuti).
Un intervento normativo che, invece di semplificare e chiarire, rende ancor più incerta la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti agricoli. Infatti, oltre alla possibilità che nel breve venga intentata una procedura di infrazione comunitaria, vi è il rischio concreto che la nostra disciplina nazionale sia in totale contrasto anche con la futura direttiva UE sui rifiuti, attualmente all’esame delle competenti Istituzioni.