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Nella giornata di ieri, con la risoluzione 63/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento circa l’aliquota IVA applicabile ai prodotti a base di mascarpone, pronunciandosi sull’istanza di interpello presentata da un consorzio caseario.
I produttori ritenevano tali prodotti riconducibili alla parte II della tabella A allegata al DPR 633/1972, più precisamente al numero 4) “burro, formaggi e latticini”. Sulla base di tale interpretazione, secondo il consorzio istante l’aliquota applicabile alle cessioni di tali prodotti sarebbe stata quella del 4%.
Di parere diverso, invece, è stata l’Agenzia, la quale ha spiegato che preliminarmente occorre individuare a quale categoria merceologica doganale può essere ricondotto il prodotto oggetto della questione.
A tal proposito, si richiama la sottovoce 2106 9098 (“altre”) attribuita ai prodotti dall’Agenzia delle Dogane. Il suddetto codice, si precisa nella risoluzione, corrisponde alla voce 2107 (“Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”) del Regolamento CEE n. 950/1968.
Tale voce è quella a cui si rinvia al numero 80) della tabella A allegata al Decreto IVA, parte III, in cui sono inseriti tra i prodotti soggetti ad aliquota ridotta “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”.
Pertanto, sulla base di tale ricostruzione, l’Agenzia afferma che per le cessioni di prodotti a base di mascarpone va applicata l’aliquota ridotta del 10%.