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Presto non ci saranno più scontrini e ricevute fiscali. Infatti tutti i corrispettivi potranno essere schedati in appositi registratori di cassa telematici ed inviati in automatico all’Agenzia delle Entrate.
È stata nei giorni scorsi approvata la bozza del provvedimento attuativo (contenente anche un centinaio di pagine di specifiche tecniche) che permetterà all’art. 2 del D. Lgs. 127/2015 di entrare in vigore entro il termine stabilito del 1° gennaio 2017.
La norma sopracitata prevede che a tutti i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione di fattura è data la possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e servizi. Tale opzione avrà effetto dall’inizio dell’anno solare e avrà durata di cinque anni.
La nuova procedura di memorizzazione e trasmissione dei dati sostituirà l’obbligo di registrazione dei corrispettivi nel registro di cui all’art. 24 del DPR 633/1972, nonché l’obbligo di emettere scontrini e ricevute. Al contrario, resta salvo l’obbligo di emettere fattura se richiesta dal cliente.
Aspetto fondamentale della disciplina è la definizione delle caratteristiche tecniche dei “registratori telematici”. Essi dovranno essere apparecchi atti a “registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali”.
I contribuenti che installeranno tali apparecchi potranno scegliere se utilizzarli o no per la trasmissione automatica dei dati all’Agenzia. Se decidessero di non optare per tale sistema, essi potranno comunque utilizzare i registratori telematici come comuni registratori di cassa ai sensi della L. 18/1983.
Sui registratori telematici potranno mettere mano solo gli operatori abilitati dalle Entrate e saranno sottoposti a controlli a cadenza biennale. Tutte le attività necessarie (attivazione, messa in servizio, verifica, dismissione) saranno schedate online e a disposizione del contribuente; il profilo della macchina costituirà il libretto di dotazione informatico della stessa.
L’Agenzia, inoltre, rilascerà al titolare del registratore elettronico un Codice QR che dovrà essere applicato all’apparecchio: in questa maniera, i clienti potranno sempre verificare sul sito dell’Agenzia che l’impianto sia in regola.
Come detto, per i contribuenti, l’utilizzo del registratore telematico è una mera opzione, da esercitarsi entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’attivazione degli adempimenti telematici. L’opzione ha durata di 5 anni e, se non revocata, si rinnova di un ulteriore quinquennio alla naturale scadenza.
Il registratore telematico, oltre a registrare ed inviare tutti i corrispettivi, potrà emettere anche fatture e rilasciare gli altri documenti commerciali previsti dall’art 2 comma 5 del D. Lgs. 127/2015.
In caso di mancato o irregolare funzionamento dell’apparecchio, l’esercente dovrà richiedere l’intervento dei tecnici e, contestualmente, provvedere ad annotare i corrispettivi delle singole operazioni su apposito registro (di emergenza) ovvero utilizzare un altro registratore telematico.
Il provvedimento poc’anzi analizzato è al momento solo in bozza: esso è stato inviato alla UE per un controllo circa la sua idoneità. Se non sorgeranno problematiche, ad ottobre verrà definitivamente approvato per consentire a tutti gli operatori di regolarizzare la propria situazione entro fine anno.