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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 agosto, oggi 25 agosto 2016 entra in vigore il “Collegato Agricolo”.
Questo provvedimento introduce modifiche radicali nel mondo dell’agricoltura, alcune delle quali, però, sono carenti del necessario coordinamento con la precedente normativa, risultando, quindi, di difficile applicazione.
Tra le novità più importanti contenute nella Legge 154 del 28 luglio 2016 c’è senza dubbio la modifica della legge 817/1971 con cui si è provveduto ad estendere il diritto di prelazione agraria all’imprenditore agricolo professionale (IAP).
Con la circolare 259/2016 abbiamo già riferito delle varie problematiche relative all’introduzione di questo istituto, ma in occasione della sua effettiva entrata in vigore abbiamo ritenuto opportuno riproporre queste importanti considerazioni.
A partire da oggi, pertanto, con l’entrata in vigore della L. 154/2016, chi mette in vendita un fondo rustico deve riconoscere il diritto di prelazione anche all’imprenditore agricolo professionale confinante con il terreno oggetto di cessione.
L’estensione allo IAP del diritto di prelazione agrario è un’ulteriore step del progressivo avvicinamento alla figura del coltivatore diretto in materia di diritti ed agevolazioni concessi a favore dei “professionisti” dell’agricoltura.
Il diritto di prelazione dello IAP non è però il medesimo di quello del coltivatore diretto. La legge ha posto dei limiti espliciti: esso può essere esercitato esclusivamente quale confinante e non come affittuario. Inoltre, spetta solo allo IAP imprenditore individuale iscritto nella previdenza agricola e non alla società IAP.
Sono poi da prendere in considerazione i limiti e le condizioni poste dall’art. 8 della legge n. 590/65che, come è noto, si applicano sia all’affittuario che al confinante. Il legislatore, infatti, ha inserito la disposizione sullo IAP nell’art. 7 della legge n. 817/71, dopo quella che si riferisce al coltivatore diretto confinante.
In conclusione, lo IAP potrà esercitare il diritto di prelazione se:
Quest’ultimo requisito potrebbe restringere considerevolmente la platea degli IAP che potranno in concreto esercitare il diritto di prelazione. Infatti, a differenza del coltivatore diretto, per la qualifica di IAP non è previsto un rapporto tra forza lavorativa propria e forza lavorativa espressa dai terreni condotti; limite che è invece imposto per l’esercizio della prelazione agraria.
Alla luce di ciò, i soggetti IAP potranno legittimamente esercitare il diritto di prelazione solo in quei rarissimi casi in cui riescano a dimostrare che la loro forza lavorativa è adeguata (almeno 1/3) alla conduzione dei terreni che si intende acquistare e a quelli già posseduti.
Il diritto alla prelazione dello IAP trova poi un impedimento oggettivo (ma questo vale anche per il coltivatore diretto) se sul fondo è insediato un affittuario coltivatore diretto; inoltre il coerede coltivatore diretto e il partecipante all’impresa familiare prevalgono sul diritto del confinante.
Lo IAP affittuario del fondo non ha diritto di prelazione sul fondo condotto in affitto, e ciò crea una situazione paradossale nel caso in cui la prelazione venga esercitata da uno IAP confinante. La legge non difende per nulla l’impresa già costituita e insediata sul fondo e ciò pone dei seri dubbi di costituzionalità in considerazione del fatto che in questo caso il confinante ha la medesima qualifica professionale dell’affittuario.
Si deve ancora una volta evidenziare come perduri l’approssimazione (e la superficialità) del legislatore in materia di prelazione agraria, che sono all’origine di tanto contenzioso davanti ai giudici.
La tabella che segue riepiloga i soggetti che hanno un diritto di prelazione agraria, dopo che le modifiche introdotte dalla legge entreranno in vigore.