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Con la circolare 233/2016 abbiamo riferito dell’approvazione definitiva da parte del Senato del d.d.l. denominato “Collegato agricolo” che comprende varie disposizioni in materia di agricoltura, tra le quali l’estensione del diritto di prelazione agraria all’imprenditore agricolo professionale (IAP). Ieri tale provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
A partire dal 25 agosto 2016, pertanto, con l’entrata in vigore della L. 154/2016, chi mette in vendita un fondo rustico deve riconoscere il diritto di prelazione anche all’imprenditore agricolo professionale confinante con il terreno oggetto di cessione.
L’estensione allo IAP del diritto di prelazione agrario è un’ulteriore step del progressivo avvicinamento alla figura del coltivatore diretto in materia di diritti ed agevolazioni concessi a favore dei “professionisti” dell’agricoltura.
Il diritto di prelazione dello IAP non è però il medesimo di quello del coltivatore diretto. La legge ha posto dei limiti espliciti: esso può essere esercitato esclusivamente quale confinante e non come affittuario. Inoltre, spetta solo allo IAP imprenditore individuale iscritto nella previdenza agricola e non alla società IAP.
Sono poi da prendere in considerazione i limiti e le condizioni poste dall’art. 8 della legge n. 590/65 che, come è noto, si applicano sia all’affittuario che al confinante. Il legislatore, infatti, ha inserito la disposizione sullo IAP nell’art. 7 della legge n. 817/71, dopo quella che si riferisce al coltivatore diretto confinante.
In conclusione, lo IAP potrà esercitare il diritto di prelazione se:
Quest’ultimo requisito potrebbe restringere considerevolmente la platea degli IAP che potranno in concreto esercitare il diritto di prelazione. Infatti, a differenza del coltivatore diretto, per la qualifica di IAP non è previsto un rapporto tra forza lavorativa propria e forza lavorativa espressa dai terreni condotti; limite che è invece imposto per l’esercizio della prelazione agraria.
Alla luce di ciò, i soggetti IAP potranno legittimamente esercitare il diritto di prelazione solo in quei rarissimi casi in cui riescano a dimostrare che la loro forza lavorativa è adeguata (almeno 1/3) alla conduzione dei terreni che si intende acquistare e a quelli già posseduti.
Il diritto alla prelazione dello IAP trova poi un impedimento oggettivo (ma questo vale anche per il coltivatore diretto) se sul fondo è insediato un affittuario coltivatore diretto; inoltre il coerede coltivatore diretto e il partecipante all’impresa familiare prevalgono sul diritto del confinante.
Lo IAP affittuario del fondo non ha diritto di prelazione sul fondo condotto in affitto, e ciò crea una situazione paradossale nel caso in cui la prelazione venga esercitata da uno IAP confinante. La legge non difende per nulla l’impresa già costituita e insediata sul fondo e ciò pone dei seri dubbi di costituzionalità in considerazione del fatto che in questo caso il confinante ha la medesima qualifica professionale dell’affittuario.
Si deve ancora una volta evidenziare come perduri l’approssimazione (e la superficialità) del legislatore in materia di prelazione agraria, che sono all’origine di tanto contenzioso davanti ai giudici.
La tabella che segue riepiloga i soggetti che hanno un diritto di prelazione agraria, dopo che le modifiche introdotte dalla legge entreranno in vigore.
Soggetti titolati alla prelazione agraria |
Qualità |
Diritto di prelazione |
Coltivatore diretto
|
Affittuario Confinante |
SI SI |
Cooperativa agricola di conduzione
|
Affittuario Confinante |
SI SI |
Imprenditore agricolo professionale (IAP)
|
Affittuario Confinante |
NO SI |
Società di persone, con almeno la metà dei soci coltivatori diretti |
Affittuario Confinante |
SI SI |
Cooperative di lavorazione e trasformazione e quelle per la fornitura di servizi alle imprese agricole, qualora almeno la meta' degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto |
Affittuario Confinante |
SI SI |
Coerede coltivatore diretto |
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SI |
Comproprietario coltivatore diretto di impresa familiare |
|
SI |