Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Come già è stato scritto in una precedente circolare, la L. 154/2016 ha definito il concetto di birra artigianale, introducendolo per la prima volta nell’ordinamento. Un altro aspetto di particolare importanza di cui si occupata la norma in esame riguarda lo sviluppo della filiera del luppolo.
Il luppolo rappresenta uno dei cinque ingredienti fondamentali per la produzione della birra: acqua, malto d’orzo, lievito e zucchero sono gli altri. Il bilanciamento tra tali prodotti, oltre a caratterizzare il gusto e la diversa tipologia di birra, è elemento essenziale ai fini della determinazione del principio di prevalenza.
Come è noto la birra è stata inserita nell’elenco dei prodotti agricoli oggetto di trasformazione e manipolazione per i quali è possibile usufruire della determinazione del reddito su base catastale (elenco contenuto nel D.M. del 13 febbraio 2015).
Tuttavia, al fine di poter far rientrare l’intero reddito prodotto nell’ambito dell’art. 32 del TUIRè sempre necessario che la birra sia ottenuta utilizzando in misura prevalente prodotti derivanti dall’attività agricola principale.
Ai fini del calcolo della prevalenza, tuttavia, si ritiene che dei 5 ingredienti fondamentali sia necessario tenerne in considerazione solo due. L’acqua, infatti, non rappresenta un costo rilevante, mentre zucchero e lievito sono prodotti complementari.
Pertanto, la prevalenza va determinata confrontando il malto d’orzo ed il luppolo.
Il problema principale consiste nel fatto che mentre l’orzo viene normalmente prodotto dalle aziende agricole, ciò non si può dire per il luppolo che generalmente non viene coltivato e, conseguentemente, è sempre acquistato da terzi.
Per poter produrre la birra, poi, l’orzo prodotto deve essere sottoposto a procedura di maltificazione, procedura che può essere svolta anche da aziende terze (come previsto dalla circolare 44/2004 dell’Agenzia).
Si ritiene, quindi, che la prevalenza debba essere calcolata parametrando il valore dell’orzo, a cui vanno aggiunti i costi di maltificazione, con il valore del luppolo.
Se il primo è maggiore del secondo, l’attività rientra nel reddito agrario. Per le quantità eccedenti tale rapporto, invece, si dovranno applicare i principi generali: tali produzioni, quindi, verranno tassate secondo le risultanze del bilancio.
Per esemplificare, se un quintale di orzo costa 15 euro e il costo per la maltificazione di tale orzo è di 20 euro, il valore del luppolo, per rientrare nel regime catastale, dovrà essere inferiore a 35 euro. Nel caso in cui, invece, il costo del luppolo fosse di 40 euro, l’attività produttiva rientrerebbe per il 92% (35+34:75) all’interno del reddito agrario mentre il 8% del reddito prodotto (corrispondente all’eccedenza di 6 euro) sarebbe tassato a bilancio.
Se i produttori nazionali coltivassero direttamente anche il luppolo, invece, la produzione di birra potrebbe essere fatta rientrare integralmente all’interno del reddito agrario.
Proprio per incentivare tali produzioni, l’art. 36 della L. 154/2016 impone al Mipaaf di promuove il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione del luppolo e dei suoi derivati nel nostro paese, tramite il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e per i processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per l’individuazione di corretti processi di meccanizzazione.
In conclusione, si ricorda che ai fini IVA, la birra non è uno dei prodotti compresi nella prima parte della tabella A allegata dal DPR 633/1972: pertanto essa è assoggettata all’aliquota ordinaria del 22%.