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Per anni, il tema relativo alla necessità o meno dell’iscrizione al Conai delle imprese agricole ha scatenato ampi dibattiti che, peraltro, non hanno mai portato ad una posizione netta ed univoca. Oggi, però, tale caos interpretativo può dirsi risolto, grazie all’intervento del Legislatore che ha finalmente fatto chiarezza.
La normativa precedente, contenuta all’interno del D. Lgs. 152/2006, prevedeva la necessità per tutti i produttori e gli utilizzatori di imballaggi di partecipare al Consiglio Nazionale Imballaggi (appunto, Conai) per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata.
Secondo la disciplina di riferimento, chiunque acquista imballaggi per destinarli alla vendita, siano essi pieni o vuoti, era da considerare come utilizzatore e, in quanto tale, doveva essere iscritto al Conai.
Sulla scorta di tale previsione, ci si è chiesti se anche l’imprenditore agricolo dovesse essere ricompreso all’interno dell’ambito di applicazione di tale norma. In linea di principio, si riteneva che nessuna esclusione andava operata, quindi se, ad esempio, l’agricoltore acquistava cassette per rivendere la propria frutta, egli andava qualificato come utilizzatore e, di conseguenza, doveva essere iscritto al Conai.
Taluni, invece, sostenevano che l’imprenditore agricolo, in forza delle proprie peculiarità e del regime di favore previsto dall’ordinamento, potesse essere escluso da tale iscrizione.
L’articolo art. 11 del Collegato Agricolo ha definitivamente risolto il contrasto interpretativo sopra descritto, precisando che “le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva”.
Sulla base dell’articolo in analisi, quindi, viene definitivamente esclusa la necessità per gli imprenditori agricoli di iscriversi al Consorzio Nazionale Imballaggi o ad altro consorzio/sistema privato di raccolta.
La retroattività prevista dall’art. 11, poi, consentirà agli imprenditori agricoli di sanare eventuali situazioni relative ad inadempienze pregresse, per le quali erano previste sanzioni fino a 60.000 euro. In forza delle modifiche del Collegato agricolo, invece, tali somme sono state ridotte: chi non adempie agli obblighi di iscrizione al Conai sarà punito con una sanzione pecuniaria di 5.000 €.