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Compie un reato l’agricoltore che volontariamente impedisce al vicino di esercitare la servitù di passaggio ad esso spettante. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Lecce che, con la sentenza n. 875 depositata il 22/04/2016, ha condannato il proprietario di un fondo per aver apposto dei blocchi di tufo su una strada carrozzabile utilizzata dal vicino nell’ambito del godimento del proprio diritto di servitù.
Il contadino aveva comprato all’asta il fondo rustico ritenendo di ottenerlo libero da qualsiasi onere o vincolo e di diventarne proprietario pieno ed esclusivo. Tuttavia, su quel fondo insisteva un diritto di servitù sin dal 1929, diritto in forza del quale il vicino attraversava la proprietà acquistata.
Ignorando l’esistenza di tale diritto reale, il proprietario aveva prima intimato alla controparte di non passare sul proprio fondo; successivamente, persistendo il transito, questi collocava sulla strada alcuni blocchi di tufo per impedire il passaggio al vicino di casa.
Alle richieste avanzate dal confinante, il giudice di primo grado aveva risposto condannando il proprietario per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, comminando una multa di 200 euro oltre al risarcimento dei danni e delle spese del procedimento alla controparte. Tale decisione veniva poi confermata anche in appello.
La Corte d’Appello, infatti, sottolineava che, con la collocazione dei conci di tufo sull’area stradale, l’imputato aveva inteso farsi ragione da sé, impedendo l’esercizio di un diritto di passaggio che avrebbe potuto interdire rivolgendosi al giudice civile tramite l’apposita azione negatoria.
Al contrario, invece, l’apposizione dei blocchi di roccia sull’area stradale ha evidentemente impedito al vicino di godere in maniera concreta e permanente dello stradone conformemente alla propria destinazione.
Inoltre, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie si siano concretizzati i presupposti per una condotta dolosa, poiché il contadino ha consapevolmente posizionato i blocchi di tufo con il fine specifico di impedire l’accesso al vicino.
La Sentenza in esame appare sin troppo rigorosa, ma le servitù di passaggio esistenti sui fondi devono in ogni caso essere rispettate. Pertanto, prima di acquistare un terreno agricolo è sempre opportuno verificare in catasto se esistono vincoli e diritti reali altrui in grado di limitare la piena proprietà del soggetto acquirente.