Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Gli allevamenti di animali, a prescindere dalla loro dimensione e consistenza numerica, sono tra le attività insalubri di prima classe, così come stabilito dagli artt. 216-217 del Testo Unico Sanitario (r.d. 27 luglio 1934 n. 1265).
In particolare, l’art. 216 prevede che le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle (come nel caso degli allevamenti) che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni.
Ciò è dovuto a causa dei cattivi odori, dei rumori, dei rifiuti liquidi o solidi che tali attività producono e che, in linea di principio, potrebbero arrecare un pregiudizio alla salute degli abitanti.
Nell’ordinamento giuridico vigente, la tutela della salute pubblica e degli aspetti igienico-sanitari è una competenza posta in capo al Sindaco. Costui possiede ampio potere discrezionale di vigilanza e di intervento sulle industrie insalubri o pericolose.
Come ha più volte chiarito il Consiglio di Stato, il Sindaco è titolare di un’ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni delle industrie classificate come insalubri e può, sulla base di questa, adottare provvedimenti finalizzati allo sgombero dell’azienda ovvero all’impedimento o all’evoluzione di attività aventi carattere di potenziale pericolosità.
Gli elementi predetti si riscontrano all’interno di un allevamento: esalazioni, scoli e rifiuti rappresentano elementi di insalubrità che richiedono quindi un attento bilanciamento tra gli interessi economici del produttore e quelli legati alla salute pubblica.
La valutazione in oggetto può essere svolta dal Sindaco in maniera preventiva, contestualmente alla risposta alla richiesta di attivazione dell’impianto, oppure in un momento successivo.
Ogni provvedimento del Comune dovrà essere portato a conoscenza del privato, il quale ha il diritto di essere a conoscenza degli intendimenti della PA e di poter intervenire all’interno del procedimento. In caso di urgenza, tuttavia, tale adempimento può essere derogato: si richiede però al Sindaco esplicita e specifica motivazione circa la necessità di prevenire un grave pericolo per la cittadinanza.
Tra i provvedimenti che il Comune può emanare c’è anche quello di chiusura dell’azienda. Ciò si renderà necessario solo nel caso in cui, attraverso un’approfondita istruttoria, si riscontreranno perduranti elementi pericolosi per la salute che non si sia riusciti a rimuovere in altra maniera.
Si ricorda infine che, in quanto ufficiale detentore del potere esecutivo, il Sindaco può adottare anche provvedimenti contingibili ed urgenti, nonché misure straordinarie non previste dalla legge. Chiaramente, tali provvedimenti potranno essere adottati solo nel caso di reprimere o prevenire pericoli che vadano a minacciare l’incolumità pubblica.
In caso di sussistenza di un pericolo attuale, cioè del rischio concreto di un danno grave ed imminente per l’incolumità della collettività, che non possa essere affrontato con i sistemi ordinari, il Sindaco potrà intervenire direttamente (ad esempio, sospendendo l’attività) senza trasmettere preventivamente alcun tipo di comunicazione.