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Nel caso di omessa dichiarazione ai fini ICI/IMU, le conseguenti sanzioni vanno irrogate per ogni anno successivo fino alla regolarizzazione della posizione attraverso l’opportuna denuncia da presentare al Comune competente. Ciò è stato deciso dalla Cassazione, con la sentenza n. 16484 del 5 agosto 2016.
La controversia aveva ad oggetto gli avvisi di accertamento inviati a due soggetti, i quali erano proprietari di alcuni immobili che non erano mai stati dichiarati. La CTR del Molise aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti: gli avvisi erano stati confermati, ma le sanzioni erano state annullate perché non motivate e perché non dovute.
In relazione a questo secondo profilo, infatti, la Commissione Tributaria affermava che la dichiarazione era dovuta soltanto al momento di istituzione dell’imposta, quindi la sanzione connessa maturava solo in relazione a quell’omissione, mentre per gli anni successivi nessuna sanzione andava irrogata.
La Cassazione, però, ha accolto le doglianze del Comune, confermando il proprio precedente orientamento (Cass. 21686/2010 e Cass. 8849/2010).
La dichiarazione prevista dall’art. 14 comma 1 del D. Lgs. 504/1992 (oggi prevista per l’IMU all’art. 12-ter del D.L. 201/2011), infatti, ha natura istantanea, ma i suoi effetti si producono nel corso degli anni.
Pertanto, nel caso di omessa dichiarazione, la relativa sanzione deve essere comminata per ogni annualità successiva, fino a quando non si proceda alla regolarizzazione della posizione tramite apposita denuncia.
La dichiarazione ai fini ICI/IMU deve essere presentata da coloro che vantino il diritto a usufruire di riduzioni d’imposta. Sono quindi tenuti a tale adempimento, ad esempio, i titolari di fabbricati inagibili o non utilizzati.
La comunicazione dev’essere presentata anche in tutti quei casi in cui l’Amministrazione non possiede le informazioni necessarie per verificare la correttezza dell’operato dei contribuenti. Ciò avviene, ad esempio, quando un terreno agricolo diventa un’area edificabile; oppure quando un’area diventa edificabile a seguito della demolizione di un fabbricato.
La dichiarazione deve essere compilata anche nel caso di qualsiasi atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che abbia avuto ad oggetto un’area fabbricabile. La finalità di tale adempimento, infatti, è tenere sempre aggiornati i dati sul valore e sull’adempimento dei vari beni immobili.
Concludendo, si ricorda che la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo all’acquisto del possesso dell’immobile o al cambiamento rilevante da comunicare.