Si avvicina rapida la data del 30 settembre, termine ultimo entro cui sarà possibile usufruire del regime agevolato per le assegnazioni e cessioni di beni ai soci, nonché per le operazioni di trasformazione in società semplice.
Tra i vari profili operativi da analizzare, particolarmente importante è quello relativo all’atto da prendere come riferimento per il perfezionamento dell’operazione. Ciò è fondamentale perché grazie a questa determinazione si può individuare la data dell’operazione stessa e, quindi, valutare se la trasformazione o l’assegnazione è fatta o meno entro il predetto termine del 30/09.
Per quanto riguarda cessioni ed assegnazioni agevolate, la circolare 26/E/2016, al paragrafo 3, ha previsto che “il momento dell’assegnazione deve essere individuato in quello in cui l’atto viene effettuato e non in quello della delibera che dispone l’assegnazione medesima”.
Entro il 30 settembre, quindi, non sarà sufficiente che sia stata approvata l’apposita delibera assembleare di estromissione dei beni della società, ma si dovrà anche dare esecuzione all’operazione. Ai fini dell’agevolazione, quindi, rileva l’atto di assegnazione o cessione.
Taluni hanno sostenuto che, fosse necessaria, ai fini dell’agevolazione, anche l’iscrizione dell’atto al Registro delle Imprese. Tale convincimento, tuttavia, non può essere condiviso: infatti, il momento rilevante non può essere collegato ad un’attività successiva avente il principale scopo di pubblicità.
Relativamente alle trasformazioni in società semplice, occorre sottolineare che il dettato normativo non fissa nessuna data da cui decorrono gli effetti civilistici e fiscali di dette operazioni.
Come parametro si potrebbe utilizzare l’art. 2500 c.c., secondo il quale la trasformazione decorre dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dalla norma. Tale articolo, però, riguarda solo i passaggi da società di persone in società di capitali, pertanto non può essere preso come riferimento per le trasformazioni in società semplice.
In generale, qualunque deliberazione di modifica produce effetti solo dopo l’iscrizione della stessa al Registro delle Imprese. Iscrizione che può essere fatta dalla Camera di Commercio entro il termine di cinque giorni dalla protocollazione.
Si ritiene, tuttavia, che il rispetto di un termine perentorio posto in capo al contribuente deve essere collegato al comportamento del contribuente stesso e non può essere dipendente dalla condotta di terzi (ossia il Registro delle Imprese).
Ciò si può desumere anche dalla vecchia disciplina delle trasformazioni agevolate, quella contenuta all’art. 29 della L. 449/1997, il quale parla di “trasformazioni deliberate”.
Sulla base di ciò quindi, per tutte le operazioni agevolate di assegnazione, cessione e trasformazione, il rispetto della scadenza del 30 settembre è soddisfatto con la “stipula”, entro tale data, del verbale di assemblea straordinario o dell’atto notarile che formalizza la decisione dei soci. Non rilevano, invece, i successivi adempimenti pubblicitari.
In relazione alle operazioni in esame, va ricordato che è allo studio la possibilità che, nella Legge di Stabilità 2017, esse vengano riproposte con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2016.
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