Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Dal 3 marzo 2013 è scattato l’obbligo per tutti gli operatori comunitari del settore legno di assoggettarsi al Regolamento UE n. 995/2010.
Per l’Italia l’autorità competente incaricata dell’attuazione del Regolamento UE è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ha demandato al Corpo Forestale dello Stato il compito di effettuare i controlli previsti dalle norme comunitarie.
La disciplina si applica anche al legno proveniente da impianti di arboricoltura da legno, poiché non c’è distinzione tra il legname coltivato fuori foresta e quello proveniente da foresta.
Detto Regolamento UE individua, nella catena di fornitura, differenti soggetti a cui corrispondono diversi adempimenti:
Uno stesso soggetto può essere operatore o commerciante a seconda del tipo di attività che svolge.
La qualifica di operatore comporta l’assunzione di un sistema di dovuta diligenza e di valutazione del rischio e alla verifica dell’origine legale del legname anche attraverso i contratti di acquisto e le autorizzazioni richieste. Per il commerciante vige l’obbligo di tracciabilità.
Entrambi i soggetti devono tenere la normale documentazione fiscale e un registro di carico-scarico e conservare le informazioni per 5 anni, fornendole, su richiesta, a scopo di controllo, alle autorità competenti.
I documenti obbligatori sono i seguenti:
Inoltre, gli operatori e i commercianti devono essere in possesso del titolo di idoneità professionale e iscriversi all’Albo regionale delle imprese boschive.
L’art. 6 del D.Lgs. 178/2014prevede diverse sanzioni amministrative: