L’aliquota IVA del 4%, prevista dal n. 3) della tabella A del DPR 633/1972, si applica alle cessioni di latte destinato al consumatore finale. Al contrario, se lo stesso prodotto viene confezionato e ceduto per usi diversi, ad esempio quelli industriali, esso sconta l’imposta con l’aliquota del 10%.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 85/E/2016, ha fornito il suo parere circa il caso di un produttore che cedeva il latte in confezioni da 10 e 20 litri destinate esclusivamente a laboratori di pasticceria e gelaterie.
L’istante prospettava di applicare a tali cessioni l’aliquota del 4%, in quanto il latte venduto in confezioni da 10 e 20 litri presentava le stesse caratteristiche oggettive ed organolettiche di quello ceduto al consumatore nei formati standard. Pertanto, sarebbe stata una ingiustificata discriminazione l’applicazione di due aliquote diverse a quello che, nei fatti, era lo stesso prodotto.
L’Agenzia, tuttavia, ha accolto la tesi opposta. L’applicazione dell’aliquota più favorevole del 4%, secondo l’ufficio, non è subordinata soltanto alle caratteristiche oggettive del prodotto, quanto, alla volontà del legislatore di “agevolare il latte destinato al consumatore e non ad usi industriali”.
Quindi quando il latte viene ceduto ai laboratori di pasticceria oppure ai produttori di gelati non è destinato al consumatore finale per cui le relative cessioni non possono essere soggette a IVA nella misura del 4 per cento. Perciò, le cessioni di latte confezionato in recipienti diversi da quelli generalmente destinati ai consumatori finali scontano l’IVA al 10 per cento.
Concludendo, quindi, si può affermare che, per poter applicare la più favorevole aliquota del 4%, è necessaria la compresenza di due requisiti:
- Il latte deve essere destinato al consumatore finale;
- Il latte deve essere confezionato in contenitori idonei al commercio al minuto.
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