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Buone notizie per i soggetti decaduti dalle dilazioni di pagamento delle imposte: la circolare 41/E del 3 ottobre 2016 ha confermato, per tali soggetti, la possibilità di essere rimessi in termini.
La riammissione alla rateazione è ammessa per i soggetti che:
Si precisa, invece, che i soggetti decaduti dalla rateazione definita nell’ambito degli atti di mediazione e di conciliazione giudiziale resteranno esclusi dalla nuova dilazione straordinaria prevista dall’art. 13 bis del DL 113/2016.
Sotto il profilo oggettivo, sono rimessi nei termini tutti i contribuenti decaduti nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016. Dal punto di vista soggettivo, invece, la legge non pone limitazioni, nemmeno in relazione ai tributi non versati: la sanatoria riguarda tutte le imposte erariali.
Rispetto alla disciplina previgente, inoltre, cambiano i costi dell’operazione: grazie alla nuova disciplina normativa è sufficiente presentare un’istanza entro il termine perentorio del 20 ottobre, senza versare anticipi per essere riammessi alla rateazione; prima, al contrario, occorreva pagare per intero le rate scadute per essere rimessi in termini.
Tramite la nuova procedura non si ottiene una nuova dilazione, ma una mera riammissione nei termini: pertanto, se la dilazione precedente era avvenuta prima del 22 ottobre 2015, ad essa si applicherà la vecchia disciplina (ad esempio, la rateazione massima per somme maggiori di 50.000 euro sarà di 12 rate trimestrali); se successiva, invece, varrà la nuova normativa in cui la rateazione massima è stata elevata a 16 rate.
Stando al testo della circolare, non è pacifico se l’istituto del lieve inadempimento (consente un ritardo di 7 giorni nel pagamento della prima rata o una omissione del versamento di un importo non superiore al 3% della rata o a 10.000 euro) sia applicabile anche ai vecchi atti.
Si ritiene, tuttavia, che tale previsione non possa trovare accoglimento e che, quindi, tale istituto sia applicabile solo per gli atti perfezionati dopo l’entrata in vigore della riforma.
La prima rata deve essere pagata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Ufficio. La norma non prevede nulla in ordine alle cause di decadenza da questa nuova rateazione: per il momento, quindi, trovano applicazione le regole ordinarie. Perciò, si avrà decadenza se non si paga la prima rata entro il termine di legge o una delle successive entro la scadenza di quelle successive.
È ammesso, invece, l’utilizzo dello strumento del ravvedimento nel caso di ritardo del pagamento, al fine di fruire anche della riduzione delle sanzioni: il termine ultimo, come predetto, per regolarizzare la posizione, è quello relativo alla scadenza della rata successiva.