Il 30 settembre scorso è scaduto il termine per effettuare le operazioni straordinarie di assegnazione/cessione agevolata, nonché per le trasformazioni agevolate in società semplice previste dalla Legge di Stabilità 2016.
Per completare l’operazione, è necessario il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società di comodo), da calcolare sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni agevolati. Nel caso in cui vengano annullate riserve in sospensione d’imposta, su tali somme sarà dovuta l’ulteriore imposta sostitutiva del 13%.
Tale imposta sarà da versare in due rate: il 60% entro il 30/11, mentre il restante 40% entro il 16 giugno dell’anno successivo (2017). Il pagamento andrà fatto tramite il modello F24, con possibilità di compensazione con eventuali crediti a disposizione, utilizzando i codici tributo 1836 (per l’imposta sostitutiva) e 1837 (per l’imposta sulle riserve annullate). Inoltre, sarà dovuta l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.
Ai fini IVA, la trasformazione della società comporta la fine dell’attività d’impresa; conseguentemente la nuova società semplice dovrà provvedere alla comunicazione della cessazione dell’attività e la relativa cancellazione della partita IVA. Nel modello AA7/10, nel quadro A, vanno barrate la casella 4 e la casella P: ciò è necessario per tutti i soggetti che, pur chiudendo la P.IVA, proseguono l’attività continuando ad utilizzare soltanto il codice fiscale attribuito.
Un altro fondamentale adempimento riguarda il registro delle imprese: al fine di garantire il principio di pubblicità, è consigliabile che la nuova società semplice mantenga l’iscrizione alla CCIAA, con relativo obbligo di versamento del diritto annuo pari a 120€. Si segnala che ad oggi alcune Camere di Commercio impongono la cancellazione della S.S.
A seguito della trasformazione, cambiano anche alcuni profili relativi all’imposizione fiscale: ai fini della determinazione del reddito, infatti, la società semplice dichiara il reddito degli immobili e il relativo reddito fondiario (quadri RA/RB). Il reddito conseguito dalla società semplice (corrispondente al maggior valore tra la rendita catastale rivalutata del 5% e il reddito effettivo) sarà poi imputato per trasparenza ai singoli soci.
Giova sottolineare come, con la trasformazione, non si applicano più la disciplina relativa alle società di comodo, né gli studi di settore. Sempre a seguito della trasformazione, gli immobili sia abitativi che strumentali risultano soggetti all’imposta di registro del 2%.
Per gli immobili strumentali (tassati all’1% nel regime d’impresa), quindi, è necessario integrare la differenza d’imposta per il periodo compreso tra la data di trasformazione e il termine del periodo per cui è stata corrisposta l’imposta con l’aliquota dell’1%.
Dal punto di vista dichiarativo, inoltre, si rendono necessari alcuni adempimenti, diversi a seconda della tipologia societaria prima della trasformazione:
- Se la società era una SRL o SPA, l’anno 2016 sarà suddiviso in due periodi d’imposta:
- per il primo, dall’1/1 fino alla data di trasformazione, la società è soggetta ad IRES. La dichiarazione tramite UNICO 2016 SC dovrà essere presentata entro 9 mesi dalla trasformazione (30/6/2017 per le trasformazioni di settembre). Nello stesso termine dovrà essere presentato anche il relativo modello IRAP.
- per il secondo, dalla data di trasformazione fino al 31/12, la società diviene soggetto IRPEF con tassazione in capo ai soci per trasparenza. Per tale periodo, la società dichiara il solo reddito fondiario, con le stesse modalità di una persona fisica, compilando i quadri RA/RB dell’UNICO 2017 SP, da presentare entro il 30/9/2017. La s.s., invece, non è soggetto passivo IRAP.
- Se la società era una SNC o SAS, invece, non c’è interruzione del periodo d’imposta. Per l’anno della trasformazione, quindi, andrà presentato solo l’UNICO 2017 SP nei termini ordinari compilando il quadro RG/RF ed eventuali quadri collegati per il periodo precedente alla trasformazione (sono esclusi gli studi di settore). Inoltre, si dovranno compilare i quadri RA/RB per il periodo successivo all’operazione. Per quanto riguarda il modello IRAP, esso andrà presentato dichiarando il valore della produzione relativo al solo periodo pre-trasformazione.
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