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Credito d’imposta per coloro che svolgono interventi di bonifica dall’amianto per beni e strutture produttive situate sul territorio dello Stato: con l’attesa pubblicazione di lunedì, in Gazzetta Ufficiale, del DM 15 giugno 2016, diventano finalmente operative le agevolazioni del “bonus amianto”.
Con questo decreto si dà applicazione all’art. 56 della L. 221/2015, il quale stabilisce che, per gli interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, è attribuito un credito di imposta del 50% delle spese sostenute.
Tale credito non è cumulabile con altre agevolazioni o contributi e può essere utilizzato in compensazione, tramite il modello F24: la somma attribuita a titolo di credito, dovrà essere ripartita in tre quote uguali e dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo. La prima quota potrà essere portata in compensazione a partire dal 1° gennaio 2017.
Oggetto dell’agevolazione sono tutti gli interventi svolti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, purché abbiano oggetto lo smaltimento e la rimozione di:
Rientrano nel beneficio anche i costi sostenuti per eventuali consulenze professionali o perizie tecniche collegate all’intervento: il beneficio è concesso nella misura del 10% della spesa complessiva sostenuta, fino ad un massimo di 10.000 euro per ogni singola bonifica.
L’intervento, per accedere al bonus, non potrà costare meno di 20.000 euro, mentre l’importo massimo agevolabile per ogni impresa (sommando tutti i progetti) è di 400.000 euro.
Per quanto concerne l’applicabilità della disciplina al settore agricolo, ci si aspettava un chiarimento nel decreto ministeriale pubblicato, ma tale precisazione non è arrivata.
Quindi, occorre sottolineare che la lettera della norma pare non attribuire agli imprenditori agricoli produttori di redditi ex art. 32 del TUIR la titolarità per richiedere i bonus sopra descritti. Tale diritto, infatti, è concesso solo ai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.
Pertanto, pare corretto affermare che, allo stato delle cose, soltanto gli imprenditori agricoli che producono reddito ex art. 56 o 56-bis (“altre attività agricole”) del TUIR siano ammessi al bonus fiscale per la rimozione dell’amianto.
La presentazione delle domande andrà fatta esclusivamente in via telematica, tramite l’apposita piattaforma informatica accessibile dal sito del Ministero dell’Ambiente, a partire dal 16 novembre e fino al 31 marzo 2017 o precedente esaurimento dei fondi (5,7 milioni di euro) a disposizione.
L’istanza dovrà contenere tutti gli elementi necessari allo svolgimento delle verifiche sui requisiti richiesti e sulla spettanza del bonus: pertanto, occorrerà allegare tutti i documenti utili a determinare il tipo di bonifica su ogni struttura, la comunicazione dell’ASL che attesta la conclusione dei lavori e lo smaltimento dei materiali tossici. Nel caso di amianto friabile, si dovrà inviare anche la certificazione che attesti la salubrità degli ambienti sanati. Inoltre dovrà essere fornita anche apposita attestazione, redatta da un professionista, che certifichi l’ammontare e l’effettivo sostenimento della spesa.