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Se più società semplici esercitano autonomamente la propria attività utilizzando il proprio personale e mezzi propri, queste devono essere considerate come singoli soggetti passivi IVA anche se fanno capo ad un’unica famiglia e affidano la commercializzazione dei prodotti ad un unico marchio di proprietà di una società di capitali.
Questo è il contenuto della recente decisione della Corte di Giustizia Europea contenuta nella sentenza del 12 ottobre 2016 sulla causa C-340/15.
La controversia riguardava il caso di tre società semplici austriache, costituite da più soggetti legati da un vincolo di parentela; queste società gestivano vigneti posti su terreni diversi, utilizzando poi un impianto di imbottigliamento comune. La commercializzazione veniva gestita da una autonoma società di capitali formata dalle società stesse.
Sulla base di ciò, in un primo momento l’Amministrazione considerava i tre soggetti come distinti ai fini IVA; successivamente, invece, sosteneva che le tre società avevano formato un’associazione di persone, con la conseguente decadenza del regime speciale agricolo.
La Corte, però, ha censurato l’orientamento dell’Agenzia sulla base di quanto previsto dall’art. 9 della Direttiva IVA 2006/112/CE, in base al quale: “è soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”.
Nel caso in esame, quindi, le società semplici non possono essere considerate come un unico soggetto giuridico, poiché gestiscono in maniera separata i vigneti di loro proprietà e quelli presi in affitto, inoltre utilizzano i propri strumenti di produzione ed i propri dipendenti. A confermare l’autonomia delle società, concorre anche l’autonoma attività nei confronti di fornitori, clienti e autorità pubbliche.
A nulla rileva, quindi, che le società mettano in comune parte delle loro attività: essa è una scelta organizzativa che non può incidere ai fini dell’imposizione. Infatti, esse svolgono autonomamente l’attività assumendo il rispettivo rischio d’impresa.
Sulla base dei principi enunciati dalla Corte, le società semplici che svolgono un’attività comune, ma caratterizzata da elementi di indipendenza, devono, in ogni caso, essere considerate autonomi soggetti passivi IVA.
Inoltre, al fine di applicare legittimamente il regime speciale IVA è necessario rispettare i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 34 del DPR 633/1972: