Ai fini dell’applicazione dei benefici PPC, la cessione in affitto dei terreni non è di per se idonea a interrompere la continuità della coltivazione degli stessi da parte del richiedente beneficiario delle agevolazioni.
Sul tema si è espressa la CTP di Treviso che, con la sentenza n. 235 del 28 giugno 2016, ha enunciato un interessante principio pronunciandosi sul ricorso di una SRL agricola contro un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate.
Oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio era la perdita dei requisiti necessari per il mantenimento dei benefici goduti per l’accorpamento della piccola proprietà contadina, così come disciplinato dall’art. 2, comma 4-bis del D.L. 194/2009. Il terreno oggetto della controversia, infatti, era stato acquistato dalla SRL usufruendo degli sconti d’imposta previsti dalla predetta disciplina, ossia l’applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e di quella catastale nella misura dell'1%.
L’art. 2, comma 4-bis del D.L. 194/2009 prevede infatti l’automatica decadenza dalle agevolazioni previste se i soggetti beneficiari, “prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente”.
Nel caso in esame, la SRL, dopo pochi mesi dall’acquisto, cedeva in affitto detti terreni alla ditta individuale dell’amministratore IAP della SRL stessa. Sulla coincidenza tra legale rappresentante della società e affittuario dei terreni, la Commissione sviluppa tutta la sua argomentazione.
Si sostiene che il soggetto in questione ha acquistato il terreno come amministratore della società di capitali, salvo poi concederselo in affitto in quanto ditta individuale. Secondo i giudici, quindi, non c’è mai stata l’interruzione delle attività di coltivazione e conduzione, in quanto la persona fisica dello IAP ha svolto tali attività in maniera continuativa, prima per mezzo della SRL, poi direttamente.
Trattandosi di un soggetto IAP, quindi titolare dei requisiti di professionalità necessari per l’accesso ai benefici PPC, la CTP ha accolto il ricorso della società sostenendo che, di fatto, lo IAP “non ha pertanto mai cessato di coltivare direttamente il terreno in questione, anche se con due vesti diverse”.
Si può affermare, quindi, che la concessione del terreno in affitto, entro il termine quinquennale previsto dalla norma, non è elemento sufficiente a provocare la decadenza dai benefici fiscali: occorre infatti verificare concretamente la perdita di quelli che sono i requisiti soggettivi (qualifica di IAP o CD) ed oggettivi (possesso e conduzione) al fine di evitare di dover corrispondere le imposte inizialmente non dovute.
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