In questi giorni, stanno arrivando estratti conti e comunicazioni da parte della maggior parte degli istituti bancari. Occorre prestare molta attenzione al contenuto di tali documenti, in quanto sono spesso presenti variazioni unilaterali e richieste di autorizzazioni necessarie ad adeguare il contratto alla nuova disciplina contenuta nel D.L. 18/2016.
Il cosiddetto “Decreto Banche”, infatti, ha modificato alcune disposizioni relative al calcolo degli interessi. In forza delle nuove disposizioni, nell’ambito dei rapporti di conto corrente e di conto di pagamento è stata resa omogenea la periodicità nel calcolo degli interessi sia debitori che creditori: tale periodicità non può essere inferiore all’anno.
La nuova norma, inoltre, stabilisce che tali interessi verranno conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui essi sono dovuti. Si sottolinea che le novità in esame sono applicabili agli interessi maturati, al più tardi, all’1/10/2016
La lettera b) dell’art. 120, comma 2 del TUB (D. Lgs. 385/1993) prevede che gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori (salvo quelli di mora); tali interessi devono essere calcolati solo sul capitale.
Per gli interessi dovuti per aperture di credito in conto corrente e conto pagamento, nonché per gli sconfinamenti (con o senza fido) è previsto che:
- Gli interessi debitori sono conteggiati al 31/12 e diventano esigibili l’1/3 dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura del rapporto, invece, essi diventano immediatamente esigibili;
- Il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui divengono esigibili, aumentando così il capitale a disposizione. Tale autorizzazione può essere sempre revocata, purché prima che l’addebito abbia luogo.
Quest’ultimo punto è particolarmente importante: attraverso l’autorizzazione appena citata, la quota relativa agli interessi diventa capitale. In questo modo, quindi, si legittima la possibilità da parte delle banche di calcolare gli interessi sugli interessi, contravvenendo, di fatto, al divieto generale previsto, appunto, dall’art. 120, comma 2, lettera b) del TUB.
Nel caso in cui il cliente decida di non concedere tale autorizzazione o di revocarla, esso dovrà pagare gli interessi passivi utilizzando altre risorse finanziarie (contanti, bonifico da altra banca, ecc.) oppure compensandoli con altre risorse a disposizione del cliente (ad es. altri interessi attivi). In caso di specifico accordo contrattuale, le parti possono anche accordarsi per estinguere il debito per interessi utilizzando i fondi accreditati sul conto corrente
Senza autorizzazione e nel caso di mancato pagamento degli interessi, la banca potrà provvedere alla messa in mora del cliente. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, invece, gli interessi saranno immediatamente esigibili da parte della banca.
Si consiglia quindi di leggere con grande attenzione tutte le comunicazioni bancarie in arrivo in questi giorni e di valutare con attenzione i pro e i contro prima di autorizzare la trasformazione degli interessi in capitale all’interno del conto corrente.
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