Con buona probabilità, nella Legge di Stabilità 2017 verranno confermate le agevolazioni fiscali per le assegnazioni di beni ai soci e le trasformazioni in società semplice.
La possibile proroga di questa importante agevolazione, in concomitanza con due importanti massime del Notariato del Triveneto, offre lo spunto per svolgere alcune considerazioni in merito alla possibilità per le società semplici di porre in essere attività di mera gestione di beni.
Per provare a fare chiarezza sul punto richiamiamo quanto precisato nello studio del Notariato del Triveneto che con due importanti massime (G.A.10 e O.A.11) ha precisato che l’attività di gestione dei beni può essere svolta da più persone integrando:
- un’attività commerciale di locazione di beni ed erogazione di servizi accessori;
- un’attività non commerciale, ma comunque economica e finalizzata a conseguire un utile;
- una mera comunione di godimento.
Come è noto alle società semplici è precluso l’esercizio di una attività commerciale; pertanto, la nostra analisi verterà sulla differenza fra attività non commerciale e comunione di godimento.
L’attività non commerciale è tale se viene svolta senza coordinamento dei mezzi della produzione e in assenza di qualsiasi tipo di organizzazione industriale; inoltre, è esclusa la possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali (in sostanza si tratta di attività di locazione mirata al ricavo di utili senza l’erogazione di servizi accessori).
Al contrario, nella mera comunione di godimento ai beni gestiti non è impresso alcun tipo di vincolo negoziale, vincolo tipico del contratto di società stesso. Inoltre, nell’ambito della comunione, i comproprietari possono usare personalmente i beni e possono liberamente disporne pro quota, al contrario di quanto avviene nell’ambito societario. Conseguentemente, la comunione di godimento deve essere considerata del tutto incompatibile con qualsiasi schema societario fra cui la società semplice.
Ne consegue che nell’ambito dell’operazione di trasformazione e non solo, pare pienamente legittimo costituire società semplici che abbiano a oggetto l’attività di gestione di beni immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali. Si tratta di un oggetto particolarmente ampio, il quale deve essere inteso come limitato dai parametri fissati dalla legge, ossia dell’esercizio in comune di un’attività economica non commerciale per dividerne gli utili.
La legittimità delle società semplici aventi tale oggetto pare trovare conferma proprio nell’art. 1 comma 115 della L. 208/2015, in cui è la stessa legge ad ammetterne la costituzione. La norma prevede, infatti, che possono accedere alla trasformazione agevolata in s.s. le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili o mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
Seguendo l’orientamento dei Notai del Triveneto, quindi, se si decide di esercitare l’attività di gestione di beni (immobili, mobili registrati, partecipazioni, ecc.) al fine di dividerne gli utili, si ritiene che lo strumento più idoneo e previsto dalla legge sia, appunto, quello della società semplice.
Chiaramente, esso sarà utilizzabile in tutti quei casi in cui la gestione di beni non abbia carattere commerciale o, al contrario, non risulti un mero godimento statico degli stessi.
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