Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Ieri è stato il primo giorno utile per la presentazione delle domande per l’accesso al credito d’imposta per la rimozione dell’amianto: l’attesa apertura dello sportello telematico, però, ha riservato alcune sorprese agli utenti che ne hanno fatto uso.
Sorprese che, peraltro, potrebbero avere conseguenze anche significative: trattandosi di un bando che attribuisce le risorse sulla base del criterio cronologico, la necessità di rettificare o di riproporre una domanda sbagliata potrebbe causare una discesa in graduatoria e la conseguente perdita dell’agevolazione.
Come si diceva, diverse sono state le sorprese al momento della presentazione delle domande: in primis, il modello telematico richiedeva di allegare copia del documento di identità valido del richiedente anche in caso di firma digitale della domanda tramite smart card.
Nonostante tale adempimento sia stato dichiarato non necessario dal Consiglio di Stato con la sent. 4676/2013, la domanda per l’accesso al bonus amianto richiedeva la copia del documento a pena dell’esclusione della domanda stessa.
L’altra vera sorpresa è stato l’obbligo di quietanza dei pagamenti da parte del sindaco/revisore al momento della presentazione della domanda. Sulla base di tale previsione, si è aggiunto un requisito significativo rispetto a quanto previsto dal DM 15 giugno 2016.
In un colpo solo, infatti, sono stati esclusi dal beneficio tutti i soggetti il cui investimento non è stato ancora integralmente pagato. L’utilità di tale restrizione, peraltro, non è chiara: spesso si è richiesta la quietanza di pagamento per altre agevolazioni (ad es. le varie “Tremonti”); ma vista la finalità dell’agevolazione, la quale ha lo scopo di favorire la bonifica e lo smaltimento dell’amianto per garantire la salubrità degli ambienti aziendali, pare assolutamente irragionevole escludere dall’accesso al credito d’imposta tutti coloro che non abbiano ancora completato i pagamenti.
Ciò, peraltro, pare ancora più stridente pensando al fatto che il credito d’imposta per la rimozione dell’amianto non potrà essere utilizzato in una sola soluzione, ma in tre quote di ugual misura ripartite in tre anni a partire dal 1° gennaio 2017.
Si ricorda, infine, che sarà possibile presentare la domanda per l’accesso al bonus fino al 31 marzo 2017, salvo precedente esaurimento delle risorse (5,7 milioni di euro) a disposizione.
Per ogni ulteriore approfondimento sui requisiti da rispettare e sugli importi agevolati, rinviamo alla nostra precedente circolare sul tema.