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Non è necessaria la presentazione del certificato dell’ispettorato agrario che attesti la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 della L. 604/1954 (vecchia PPC) se il soggetto che acquista i terreni usufruendo delle agevolazioni PPC ha la qualifica di IAP. Lo ha deciso la Cassazione con la sent. n. 19909 depositata il 05/10/2016.
Il caso riguardava due soggetti che avevano acquistato alcuni terreni agricoli dichiarando di volersi avvalere dei benefici fiscali previsti dalla L. 604/1954 per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.
Dopo qualche tempo, l’Agenzia delle Entrate notificava all’acquirente avviso di liquidazione, con cui veniva revocata l’agevolazione, affermando che i contribuenti non avevano presentato, entro tre anni dalla registrazione dell’atto, il certificato definitivo attestante la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare degli sconti fiscali.
Sulla base di ciò, quindi, l’assenza del certificato comportava la decadenza dalle agevolazioni tributarie: tale orientamento veniva poi accolto anche dalla CTR Lombardia.
I soggetti proponevano quindi ricorso in Cassazione, presentando tre motivi in cui si deducevano gli errori del giudice di merito: nei primi due, i contribuenti sostenevano che i giudici avrebbero potuto autonomamente accertare la loro posizione, anche sulla base del certificato provvisorio regolarmente presentato all’atto di acquisto; nel terzo, invece, si affermava che allo IAP sono automaticamente attribuite le agevolazioni spettanti al CD e, in forza di tale assimilazione, non ci poteva essere decadenza nel caso di specie.
Su quest’ultimo argomento, la Corte ha sviluppato la sua pronuncia affermando che l’art. 1, comma 4, del D. Lgs. 99/2004 ha esteso allo IAP tutti i benefici fiscali di cui alla L. 604/1954 senza richiedere in capo allo stesso il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 2 della predetta legge.
Ciò appare logico, in quanto tali requisiti, ed in particolare quello dell’abituale attività manuale di lavorazione della terra, sono propri della figura del CD, ma incompatibili con quella di IAP.
Pertanto, si deve ritenere che il legislatore, con le previsioni del D. Lgs. 99/2004, ha inteso riconoscere a favore dell’imprenditore agricolo professionale un’agevolazione del tutto nuova e differente da quella prevista per il coltivatore diretto.
La concessione di un incentivo allo sviluppo della più moderna impresa agricola, infatti, non può ritenersi subordinata alla certificazione dell’esistenza di requisiti che, nella sostanza, la escludano.
Pertanto, per accedere alle agevolazioni PPC, lo IAP non deve presentare la certificazione dell’ispettorato agrario; al contrario, sarà necessario che l’imprenditore agricolo dimostri la sua iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale INPS: solo in tal modo, infatti, si potranno estendere anche allo IAP le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite per le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto, così come previsto dall’art. 1 comma 4 del D. Lgs. 99/2004.