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Il Tribunale di Mantova, con l’interessante sentenza n. 1097 del 29 settembre 2016, si è pronunciato in materia di patti agrari in deroga, stipulati sulla base delle previsioni della legge 203/1982.
In particolare, la norma di riferimento è l’art. 45, il quale prevede che “sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente”.
È proprio sul tema delle organizzazioni professionali che i giudici mantovani sono stati chiamati a pronunciarsi.
Il caso riguardava un contratto di affitto in deroga, stipulato da un agricoltore presso un’associazione nazionale di contoterzisti, la quale aveva modificato il proprio statuto per fornire tutela anche agli imprenditori agricoli professionali e dei coltivatori diretti.
A seguito dell’impugnazione di tale contratto, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla validità dello stesso. I magistrati hanno però dichiarato come illegittima tale pattuizione, in quanto la norma prevede che la stipula dei contratti in deroga deve essere fatta con il supporto delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.
Nel caso in esame, invece, il contratto era stato sottoscritto grazie alla partecipazione, come detto, di un’associazione nazionale di contoterzisti. Secondo il Tribunale, però, “deve senz’altro escludersi che quelle agromeccaniche siano imprese agricole, bensì commerciali, che svolgono attività a favore di terzi”.
Non viene quindi qualificata come sufficiente l’estensione dello statuto di tale associazione per poter dare tutela anche agli operatori agricoli: il ridottissimo numero di soci agricoli, infatti, non basta ad attribuire carattere di rappresentatività nazionale all’associazione.
Perciò, affermano i giudici, l’associazione di contoterzisti “pur essendo un’organizzazione professionale anche agricola, non presenta il requisito della maggiore rappresentatività a livello nazionale della categoria degli agricoltori e, pertanto, non è legittimata a fornire assistenza per la stipula di contratti di affitto agrario”.