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Con la prossima pubblicazione della legge di conversione del Decreto fiscale (D.L. 193/2016) già approvata dal Parlamento, sono state introdotte numerose novità: tra queste, come più volte annunciato, c’è la fissazione del nuovo termine trimestrale per le comunicazioni IVA.
Sulla base di tali disposizioni, i contribuenti dovranno inviare ogni tre mesi:
Queste novità avranno un impatto significativo anche per il settore agricolo: a differenza di quanto ventilato in fase di formazione della legge, anche gli agricoltori esonerati saranno tenuti a tali adempimenti.
Si ricorda che rientrano nel regime di esonero, ai sensi dell’art. 34 comma 6 del DPR 633/1972, “i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti” agricoli, inclusi all’interno dell’elenco contenuto nella tabella A allegata al decreto.
Tali soggetti sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili ad essa collegati. Pertanto, richiedere a tali soggetti l’invio con cadenza trimestrale delle comunicazioni sopracitate, causerà senza dubbio problemi a detti soggetti. Inoltre, i nuovi adempimenti paiono in palese contrasto con la finalità originaria del regime di esonero stesso.
Senza dubbio, non si potrà chiedere agli agricoltori esonerati l’invio della liquidazione IVA: come detto, tali soggetti non sono soggetti passivi dell’imposta e non devono presentare la dichiarazione.
Sarà, invece, dovuta la comunicazione delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate. In caso di cessione di beni e servizi, gli agricoltori esonerati non emettono fattura, ma è l’acquirente ad emettere autofattura (con l’applicazione delle eventuali percentuali di compensazione) e a consegnarne copia al venditore. Si ritiene quindi che, sulla base di un’interpretazione estensiva della norma, dovranno essere “comunicate” proprio tali autofatture.
Ulteriormente più complesso è l’aspetto relativo alle fatture ricevute e registrate. Gli agricoltori esonerati, infatti, non hanno alcun obbligo documentale e contabile ai fini IVA, quindi non devono tenere nessun registro: le fatture di acquisto, quindi, devono essere soltanto numerate progressivamente e conservate, senza alcun dovere di registrazione.
Se pare possibile ricomprendere le autofatture di vendita all’interno degli obblighi introdotti dal Decreto fiscale, pare invece difficile poter inviare le singole fatture non registrate e conservate dagli agricoltori in regime di esonero.
Tuttavia, sul punto la norma è tutt’altro che chiara e si attende il necessario intervento dell’Agenzia.
Concludendo, va sottolineato che la norma esclude una piccola fetta di agricoltori esonerati: non sono assoggettati ai nuovi adempimenti i soggetti passivi di cui all’art. 34, comma 6 del DPR 633/1972, purché operanti nelle zone montane previste dall’art. 9 del DPR 601/1973.
Quest’ultima norma fa riferimento alla vecchia esenzione da ILOR, in cui vengono classificati come montani i territori oltre i 700 metri di altitudine, quelli contenuti nell’elenco compilato dalla Commissione censuaria e quelli facenti parte dei comprensori di bonifica montana. Anche la scelta di richiamare questa norma e, ad esempio, non fare riferimento ai territori montani già individuati per l’esenzione IMU, pare decisamente infelice.