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L’avviso di accertamento resta valido anche se la causa del mancato pagamento è la mancata segnalazione ai contribuenti, da parte del Comune, delle variazioni urbanistiche e dei cambi di destinazione dei terreni.
Questo è il contenuto della sentenza n. 4071 del 21 novembre 2016 pronunciata dalla CTR Sicilia, la quale si è espressa su un caso di mancato versamento ICI, dovuto, appunto, al cambiamento della destinazione di alcuni terreni, che venivano “trasformati” dal Comune in terreni edificabili senza darne notizia al proprietario.
Il cambio di destinazione poc’anzi citato, però, comportava il conseguente cambiamento del regime impositivo ma, come predetto, il contribuente non ne era stato informato ed era quindi impossibilitato ad adempiere correttamente ai propri doveri tributari.
Sulla base di ciò, a seguito di un controllo da parte dell’Agenzia, venivano inviati al proprietario dei terreni alcuni avvisi di accertamento finalizzati al recupero delle imposte non versate.
Avverso tali avvisi, il contribuente presentava ricorso, sostenendo come la violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 31, comma 20 della L. 289/2002 dovesse comportare la necessaria nullità dell’avviso di accertamento.
Tale argomentazione, però, è stata respinta dai giudici tributari, i quali non hanno ravvisato alcun vizio negli avvisi di accertamento. Infatti, i titolari dei terreni divenuti edificabili sono tenuti a pagare le imposte sull’area edificabile anche se il Comune non li ha informati del cambio di destinazione dei terreni.
In tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione, con la sent. n. 15558/2009, la quale ha affermato che l’assenza di comunicazione al proprietario non incide in alcun modo sugli obblighi di dichiarazione e versamento dell’imposta del contribuente: il tributo, infatti, è ugualmente dovuto a prescindere da tale comunicazione.
Nel caso rappresentato, comunque, in cui il Comune non adempia ai suoi obblighi di comunicazione e il contribuente non versi l’imposta, si può ritenere che ricorra una causa di non punibilità, così come prevista dagli art. 6 del D. Lgs. 472/1997 e dall’art. 10 della L. 212/2000: quindi non dovrebbero essere irrogate sanzioni sul mancato versamento.
Concludendo, si ritiene utile precisare come i principi sopra esposti, sebbene riferiti ad una controversia in materia di ICI, possono essere applicati anche per IMU e TASI. Infatti, la norma che impone l’obbligo di informativa dei contribuenti (il richiamato art. 31, comma 20 della Finanziaria 2003) vale per tutti i tributi locali vigenti, i quali assoggettano le aree edificabili ad imposizione sulla base delle regole applicabili per l’ICI.