Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Uno dei temi più caldi del settore agricolo è, attualmente, quello relativo all’attribuzione della qualifica di IAP alle società agricole.
Dopo che la regione Emilia Romagna ha espresso il poco condivisibile orientamento secondo cui ogni soggetto può attribuire la qualifica di IAP ad UNA SOLA società, sia essa di persone o di capitali (PG. 2016. 0697780 del 02 novembre 2016), è toccato alla CTP di Modena il compito di tornare ad occuparsi del tema.
La sentenza dei giudici modenesi ha sposato l’orientamento degli esperti di Consulenzaagricola.it e si è espressa in maniera diametralmente opposta a quanto sostenuto nel predetto provvedimento della giunta regionale emiliana: i Giudici di primo grado hanno infatti affermato che un soggetto può attribuire il titolo di IAP a una sola società di capitali come amministratore, ma ad un numero indefinito di società di persone in quanto socio.
Il caso riguardava una SRL agricola alla quale veniva conferita la qualifica da parte di un soggetto IAP. Costui, però, oltre che amministratore della SRL, era anche socio in un’altra società semplice a cui, parimenti, attribuiva la qualifica.
Sulla base di ciò, quindi, l’Ufficio provvedeva ad emettere atto di liquidazione con cui intendeva recuperare le maggiori imposte dovute a causa della decadenza dai benefici fiscali (PPC) goduti dalla società sulla base della titolarità della qualifica IAP.
La CTP, però, ha accolto le ragioni del contribuente, affermando che nulla osta all’attribuzione della qualifica a più società di persone da parte del socio IAP, in quanto il legislatore con l’art. 1 comma 3-bis del D. Lgs. 99/2004 ha posto tale limitazione esclusivamente per quanto concerne gli amministratori che, in quanto tali, potranno attribuire tale qualifica esclusivamente ad una sola società di capitali.
Tale interpretazione deriva dal fatto che, nelle società di persone, il socio è generalmente un soggetto che partecipa direttamente alla gestione societaria e, spesso, lavora attivamente la terra in nome e per conto della società stessa. Pertanto, visto che è estremamente raro che tale soggetto possa partecipare direttamente alla gestione agricola di più società di persone, il legislatore non ha evidentemente ritenuto opportuno stabilire alcuna limitazione in tal senso.
Al contrario, nelle società di capitali, è l’amministratore a dare la qualifica: il suo compito, però, è quello di organizzare i fattori di produzione. In tal caso, quindi, è del tutto possibile per lo stesso soggetto amministrare un numero più ampio di società.
Proprio per queste motivazioni il legislatore, nel richiamato art. 1 comma 3-bis, ha voluto restringere la possibilità di attribuire la qualifica a più società solo per le società di capitali e non per quelle di persone, ritenendo che, nelle prime, fosse più facile l’adozione di comportamenti abusivi volti ad ottenere un indebito vantaggio dal punto di vista fiscale e non solo.
Pertanto, secondo la CTP, un soggetto può attribuire la qualifica di IAP ad un numero indefinito di società di persone in quanto socio, ma solo ad una società di capitali in quanto amministratore.
Tale pronuncia, peraltro, va a riprendere le conclusioni espresse nel noto interpello 909-216/2006 della Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia che, parimenti, aveva confermato che il divieto di attribuzione del titolo di IAP a più società era da ritenersi valida solo con riferimento alle società di capitali.
Sul tema, comunque, ci saranno nuovi sviluppi: la speranza è che, nell’immutato quadro normativo di riferimento, prassi e giurisprudenza continuino ad tutelare la posizione debole del contribuente evitando così pericolose distorsioni interpretative che potrebbero causare seri danni all’intero settore dell’agricoltura.