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Un terreno edificabile, se destinato all’esercizio delle attività agricole, sconta l’ICI come terreno agricolo anche se uno solo dei comproprietari è coltivatore diretto o IAP. Lo ha stabilito la CTR Lombardia, con la sentenza n. 6377 del 1° dicembre 2016.
Il caso riguardava un’azienda agricola, la quale svolgeva attività di coltivazione su un terreno edificabile. Una quota di tale terreno era posseduta dal fratello della titolare della società, il quale era coltivatore diretto iscritto all’INPS.
Sulla base di ciò, l’azienda versava l’ICI in misura ridotta, applicando per il calcolo dell’imposta le aliquote proprie dei terreni agricoli, pur trattandosi di un’area edificabile a tutti gli effetti. Il Comune, però, emetteva avviso di accertamento per cinque annualità (dal 2007 al 2011), contestando il minor versamento ICI e l’omessa denuncia.
Sul ricorso del contribuente, prima la CTP, poi la CTR si sono pronunciate contro l’operato del Comune, confermando la corretta condotta dell’azienda agricola.
La CTR, in particolare, muove la sua decisione dalla previsione contenuta nell’art. 2 del D. Lgs. 504/1992, secondo cui un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo se:
In presenza dei tre requisiti predetti "il terreno soggiace all'imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia, per ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Lo sfruttamento edilizio è infatti incompatibile con la permanente destinazione a scopi agricoli sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri " così come affermato dalla Cassazione con la sent. 21/12/2009, n. 26878.
In relazione all’eccezione del Comune, secondo cui le agevolazioni fiscali dovrebbero essere riconosciute solo per la quota del soggetto CD, la CTR ha ulteriormente specificato come la giurisprudenza sia concorde nell’affermare che dove il beneficio deve essere riconosciuto pro quota, la legge lo indica espressamente, cosa che non avviene nel caso di specie.
Inoltre, ciò è coerente con la finalità della disciplina, la quale attribuisce il beneficio fiscale sulla base di un criterio oggettivo, ossia la presenza di un terreno coltivato, e non sulla base di un criterio soggettivo. Perciò, l’agevolazione si estende a tutti i contitolari: “la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una soluzione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti" (Cass. n. 15566 del 30/6/2010).