Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Non si può rettificare il valore di una compravendita di un terreno agricolo basandosi sui valori riportati da annunci immobiliari pubblicati su internet: tale rettifica, infatti, deve essere sempre fondata su dati ufficiali; così ha deciso la CTR Lombardia con la sentenza 6160/65/2016.
Oggetto della controversia era la cessione di un’area boschiva di 14 ettari (coltivata ad uliveto e vigneto) che un soggetto vendeva per 88.000 €. Una volta registrato l’atto, l’amministrazione finanziaria notificava a compratore e venditore un avviso di rettifica e liquidazione con cui venivano richieste le maggiori imposte, di registro e ipocatastali, dovute.
L’Ufficio aveva provveduto a rideterminare il valore della compravendita per oltre 590.000 €, desumendolo da una serie di annunci immobiliari pubblicati sul web.
Secondo l’Ufficio tali inserzioni erano da considerarsi come fortemente indicative dei valori di mercato, quindi, potevano essere utilizzate per la rettifica del valore venale ai fini dell’imposta di registro.
Contro tale impostazione proponevano ricorso entrambi i contribuenti, affermando che il valore dichiarato era congruo e ciò veniva provato per mezzo di una perizia tecnica non contestata dall’ufficio.
Sia in primo che in secondo grado, i Giudici hanno dato ragione ai ricorrenti sulla base del presupposto che l’amministrazione, in caso di terreno agricolo, è tenuta ad affidare l’incarico della stima del valore all’ufficio tecnico erariale del Catasto.
Solo tale ufficio, infatti, può fornire dati reali, certi ed ufficiali sulla cui base poter rideterminare il valore di una compravendita. Al contrario, l’Amministrazione Finanziaria non può utilizzare notizie provenienti dalla stampa, dalla strada o dai siti web come primaria fonte informativa: tali dati, infatti, possono essere utilizzati solo a supporto di dati certi prodotti dal Catasto.
In assenza di tale attività, quindi, l’Agenzia non può avanzare alcuna pretesa e non può legittimamente procedere alla rideterminazione dei valori di una compravendita. Inoltre, è sempre facoltà del contribuente dimostrare la corretta valutazione dei terreni attraverso la produzione, in sede di contenzioso, di una perizia di stima.