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La riapertura dei termini operata dal comma 565 della Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) per le operazioni di assegnazione, cessione e trasformazione agevolata fornisce un’importante opportunità ai contribuenti.
Infatti, le società che detengono beni mobili registrati ovvero immobili, laddove non strumentali, potranno valutare la possibilità di avvalersi della disciplina che consente di far uscire tali beni dal regime di impresa senza l’emersione di una plusvalenza tassabile.
L’aspetto che rende particolarmente interessante il regime agevolativo prorogato dalla L. 232/2016 consiste nel fatto che, se nel 2016 esistevano una rosa più o meno ampia di dubbi applicativi e/o interpretativi i quali rendevano “pericolose” le operazioni in esame, nel 2017 si potrà fare affidamento sui diversi chiarimenti forniti dall’Agenzia.
Tra questi, particolarmente interessante è quello relativo al rapporto tra le operazioni agevolate di assegnazione, cessione e trasformazione e la disciplina antielusiva contenuta nell’art. 10-bis della L. 212/2000.
L’Agenzia, con le risoluzioni 93/E/2016 e 101/E/2016, ha infatti precisato come la predisposizione di atti propedeutici o successivi alle predette operazioni non rappresentano un comportamento abusivo, anche quando tali atti sono volti alla creazione delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni oppure consentono di massimizzare il vantaggio fiscale presente o futuro.
Nelle richiamate risoluzioni, infatti, le Entrate hanno sostenuto che tali atti preparatori o successivi non possono essere censurati in quanto sono uno strumento legittimo utilizzato per ottenere un beneficio previsto da una norma di legge.
Non è possibile quindi, in questi casi, richiamare il principio di indebito vantaggio fiscale in quanto è il legislatore stesso a prevedere la possibilità di far fuoriuscire i beni dal regime d’impresa.
Pertanto, ad esempio, nessuna contestazione potrà essere fatta alla società che scorpora tramite scissione la sua componente immobiliare creando una società di gestione da trasformare in società semplice.
Un altro interessante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 93/E/2016 riguarda la possibilità di cedere gli immobili assegnati subito dopo l’operazione.
Nella predetta risoluzione, infatti, si è precisato che tale cessione non configura un abuso del diritto in quanto l’ ”assegnazione dei beni con successiva cessione effettuata direttamente dai soci a terzi, è del tutto in linea con le intenzioni che il Legislatore vuole perseguire e quindi non è in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”.