Ultimi giorni per regolarizzare con sanzioni ridotte i fabbricati rurali che risultano ancora censiti al catasto terreni: ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco degli immobili che devono ancora essere iscritti al catasto fabbricati.
La legge 214/2011 prevedeva l’obbligo, per i proprietari di fabbricati rurali censiti al catasto terreni, di procedere all’iscrizione di detti immobili al catasto edilizio urbano entro il termine del 30/11/2012. Tale obbligo di riaccatastamento riguardava tutte le tipologie costruttive, quindi sia i fabbricati strumentali alle attività agricole che quelli ad uso abitativo.
L’elenco pubblicato ieri, consultabile sul sito dell’Agenzia, permetterà a tutti i titolari di immobili rurali di verificare il corretto accatastamento dei propri fabbricati e, al contempo, di segnalare eventuali anomalie rilevate.
Tale controllo è da ritenersi estremamente importante, in quanto, dopo un primo invio di avvisi bonari, l’Agenzia procederà all’accertamento delle posizioni irregolari, con oneri e sanzioni (da 1.032 a 8.264 euro) a carico del proprietario.
Procedere alla correzione dell’iscrizione catastale autonomamente, prima dell’accertamento dell’Agenzia, invece, consentirà al titolare di diritti reali sul fabbricato di poter usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso, il quale permette di sanare la posizione producendo il nuovo accatastamento e la sanzione di 172 euro (pari ad 1/6 della sanzione minima prevista).
La correzione potrà essere fatta, a seconda dei casi, tramite la presentazione di una semplice dichiarazione di aggiornamento del catasto fabbricati (Docfa) o, in caso di ampliamento o mappa non aggiornata, per mezzo di un “tipo mappale di aggiornamento cartografico” (Pregeo).
L’Agenzia delle Entrate ha poi ricordato che devono essere dichiarate al catasto fabbricati le costruzioni censite al catasto terreni come:
- Fabbricato promiscuo;
- Fabbricato rurale;
- Fabbricato rurale diviso in subalterni;
- Porzione da accertare di fabbricato rurale;
- Porzione di fabbricato rurale;
- Porzione rurale di fabbricato promiscuo.
Sono invece esclusi dall’obbligo di accatastamento:
- Manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- Serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
- Vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
- Manufatti isolati privi di copertura;
- Tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- Manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- Fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
- Fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).
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