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La trasformazione di una società di persone commerciale in società semplice non determina alcuna interruzione del periodo d’imposta. Pertanto, l’operazione straordinaria non comporta obblighi dichiarativi specifici: essa dovrà essere indicata nella dichiarazione ordinaria di fine periodo.
Questo è il contenuto della risposta all’interpello n. 901-535/2016 prodotta dalla Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte, la quale ha fornito un importante chiarimento per tutti i soggetti che hanno usufruito dell’istituto della trasformazione agevolata nel 2016 e per coloro che, nel 2017, utilizzeranno la riapertura dei termini prevista dal comma 565 della Legge di Bilancio 2017.
La disciplina contenuta nell’art. 170 del TUIR e nell’art. 5-bis del DPR 322/1998 prevede che, nel caso di trasformazione da società soggette ad IRES a soggetti IRPEF (e viceversa), è necessaria la presentazione di una dichiarazione relativa al periodo precedente alla trasformazione. Tale dichiarazione ha il chiaro scopo di chiudere la posizione della “vecchia” società anche dal punto di vista impositivo.
Nell’interpello in commento, si chiedeva se una società di persone trasformata in società semplice dovesse provvedere a tale dichiarazione intermedia o se, al contrario, fosse sufficiente presentare l’ordinaria dichiarazione di fine periodo.
La DRE del Piemonte ha affermato che tale dichiarazione intermedia non è necessaria, in quanto nella trasformazione da una società di persone commerciale a una società semplice non c’è un cambio di imposizione: entrambi i soggetti, infatti, risultano soggetti passivi IRPEF.
Pertanto, sarà sufficiente per la nuova società semplice presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello Unico 2016 SP o il nuovo modello Redditi per le operazioni compiute nel 2017.
Tali principi si possono applicare anche nelle ipotesi di assegnazione di immobili da società di persone o di capitali (in quanto non c’è modifica soggettiva) o nel caso di trasformazione o assegnazione di SNC/SAS seguita dallo scioglimento senza liquidazione.
Al contrario, è necessaria la dichiarazione intermedia:
Negli esempi predetti, infatti, sia la trasformazione che la liquidazione determinano l’interruzione del periodo d’imposta e la necessità di presentare due distinte dichiarazioni.