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Il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 ha modificato, tra le altre cose, anche alcune disposizioni in materia di indagini e accertamenti bancari.
In particolare, il D.L. 193/2016 è intervenuto sul testo dell’art. 32 del DPR 600/1973, introducendo nuove disposizioni volte a ridurre l’area della “presunzione di nero” sui prelevamenti bancari.
La norma previgente stabiliva che tutti i prelevamenti o versamenti bancari non giustificati erano da considerarsi come ricavi/compensi in nero. Infatti, per evitare contestazioni era necessario:
Tali principi valevano sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, vista l’introduzione del termine “compensi” ad opera della L. 311/2004. Questa aggiunta, tuttavia, era già stata oggetto di censura della Corte Costituzionale con la sent. 228/2014.
In tale pronuncia, la Corte aveva dichiarato come incostituzionale la presunzione per cui il prelievo non giustificato da parte del professionista era da considerarsi come compenso in nero. Ciò perché nel reddito da lavoro autonomo non valgono pienamente le correlazioni tra costi e ricavi tipiche dei redditi d’impresa e, per una corretta valutazione, sarebbe stato necessario indicare non solo il beneficiario, ma anche la causale dell’operazione.
Anche per superare questa impasse, il legislatore è intervenuto per modificare la disciplina e lo ha fatto, come detto, con il D.L. 193/2016. Mentre non cambia la disciplina sui versamenti che restano sempre e comunque ricavi/compensi non dichiarati se non adeguatamente giustificati, diverse novità sono previste per quanto riguarda i prelievi.
Per quanto concerne le imprese, infatti, la presunzione di nero per i prelevamenti non dichiarati opera solo se vengono superate le soglie di:
Viene da chiedersi come operano tali limiti: la presunzione opera solo per la parte eccedente tali soglie o sull’intero ammontare? Operano congiuntamente o disgiuntamente? Per poter rispondere a tali domande con certezza, si ritiene necessario un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia o del legislatore.
I sopracitati limiti sui prelievi, invece, non si applicano ai soggetti lavoratori autonomi; pertanto, per tali soggetti, non opera più la presunzione sui prelevamenti, mentre resta pienamente applicabile quella sui versamenti.
La nuova disciplina è in vigore dal 03/12/2016 e dovrebbe avere efficacia retroattiva: si tratta di disposizioni di “natura meramente procedimentale”, simili a quelle di cui alla L. 311/2004 che l’Agenzia, con la circolare 32/E del 2006, aveva ritenuto applicabili retroattivamente.