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È ormai pienamente in vigore la L. 232/2016, la Legge di Bilancio 2017 che, come più volte scritto, ha introdotto e reintrodotto numerose misure per il settore agricolo.
Dall’abolizione dell’IRPEF per i soggetti IAP e CD iscritti alla previdenza agricola, alla possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni, molte previsioni sono ormai efficaci e vigenti. Per altre, invece, si attendono ulteriori interventi.
In particolare, l’art. 1, comma 44 della Legge di Bilancio ha previsto, per l’anno 2017, l’aumento delle percentuali di compensazione sulle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, elevandole rispettivamente nella misura massima del 7,7% e dell’8%.
L’esatta determinazione della percentuale di compensazione da applicare, però, è demandata all’approvazione di un apposito decreto ministeriale, il quale dovrà essere approvato entro il 31 gennaio.
La previsione sopra richiamata è praticamente identica a quella contenuta nella L. 208/2015, la quale, al comma 908, prevedeva l’aumento delle percentuali di compensazione per il 2016 sulle cessioni di bovini e suini vivi con le stesse soglie massime (7,7% e 8%). Inoltre, la Stabilità 2016 prevedeva, a titolo definitivo, anche l’aumento al 10% delle percentuali di compensazione di latte, crema di latte freschi non concentrati non zuccherati.
Un anno fa, il D.M. fu approvato il 25 gennaio 2016 e il termine ultimo del 31 gennaio si avvicina: per gli operatori della zootecnia, quindi, dovrebbero esserci novità a giorni.
Si ricorda che le percentuali di compensazione, nel regime speciale IVA previsto per i produttori agricoli, si applicano sulla base imponibile della cessione di prodotti agricoli e corrispondono alla detrazione che sostituisce l’IVA sugli acquisti.
Tra le novità della L. 232/2016, va citata anche la reintroduzione delle agevolazioni fiscali sui trasferimenti aventi ad oggetto terreni collocati in territori montani.
La Legge di Bilancio, infatti, ha abolito la soppressione delle agevolazioni tributarie (quindi i benefici si applicano) per gli atti di cui all’art. 9 del DPR 601/1973: il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà di fondi rustici situati ad altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare, purché fatto a scopo di arrotondamento e accorpamento della piccola proprietà contadina, sconterà le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa.
Per tali operazioni, quindi, ci sarà la totale esenzione dal pagamento dell’imposta catastale che, invece, trova applicazione nella misura dell' 1% per i trasferimenti con agevolazioni PPC fatte su terreni siti sul restante territorio nazionale.
L’agevolazione predetta era stata soppressa a partire dal 1° gennaio 2014 a seguito della riforma dell’imposta di registro, ma è stata reintrodotta dalla Legge di Bilancio a partire dal 1° gennaio di quest’anno.
Potranno beneficiare dello sconto fiscale per l’acquisto di terreni montani anche le cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.