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Resta davvero poco tempo per gli operatori del settore agricolo, possessori o conduttori di terreni: domani, martedì 31 gennaio, scade il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di variazione dei redditi fondiari.
L’art. 29 del TUIR stabilisce che “dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito”. Al contrario, si possono avere variazioni in diminuzione quando avviene “la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito” ovvero nel caso di “diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici e entomologici interessanti le piantagioni”.
Va precisato che, secondo il dettato del comma 3 del predetto art. 29, non rilevano nella determinazione dei redditi fondiari tutte le variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o dovuti a circostanze transitorie.
Nel caso in cui siano intervenute variazioni rilevanti, l’art. 30 del TUIR prevede l’obbligo di denunciarle entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono avvenuti i fatti. Gli effetti di tale denuncia si producono:
Il contribuente, quindi, ha l’obbligo di dare notizia delle variazioni all’Ufficio, indicando la partita catastale e le particelle a cui le variazioni si riferiscono e, se riguardano porzioni di particelle, va allegata anche la dimostrazione grafica del frazionamento.
Come detto, il 31 gennaio è l’ultimo giorno utile per presentare le denunce di variazione dei redditi fondiari. Esse potranno essere presentate in via telematica, tramite il software Docte 2, oppure tramite la presentazione dell’apposito modello 26 all’Agenzia del Territorio competente.
Per i terreni concessi in affitto, la dichiarazione di variazione dei redditi fondiari potrà essere presentata tanto dal proprietario che dall’affittuario conduttore del fondo.
In caso di omessa denuncia delle circostanze che hanno determinato la variazione in aumento del reddito dominicale e/o agrario dei terreni, è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Va segnalato, infine, che non sono tenuti alla denuncia di variazione colturale i soggetti che abbiano richiesto contributi agricoli comunitari: per accedere alle risorse finanziarie, infatti, è stato necessario dichiarare le colture svolte sul terreno.
Tali informazioni, poi, sono state utilizzate per l’aggiornamento della banca dati catastale: la revisione delle coltivazioni svolte sui terreni, infatti, viene svolta direttamente dall’Agenzia delle Entrate su proposta di Agea sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.