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Pur omettendo di presentare la dichiarazione annuale, il contribuente non perde il credito IVA risultante dalle liquidazioni periodiche e dai regolari versamenti compiuti. Questo il principio nuovamente ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1962 depositata il 25/1/2017.
Il caso riguardava una società, a cui era stata inviata una cartella di pagamento per il recupero del mancato versamento IVA relativo all’anno 2006. Secondo l’Agenzia, infatti, il credito d’imposta derivante dall’esercizio precedente non poteva essere riconosciuto a causa della mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2005.
Sia in primo che in secondo grado, le commissioni tributarie accoglievano il ricorso della contribuente, ma l’Agenzia proponeva ancora ricorso in Cassazione affermando che, senza la dichiarazione annuale, non si poteva provare l’esistenza del credito vantato e portato in detrazione.
Anche i giudici di legittimità, però, hanno respinto tali argomentazioni, riconoscendo al contribuente il diritto al credito IVA anche in mancanza della dichiarazione.
La Cassazione, richiamando il precedente orientamento fornito dalle Sezioni Unite (sent. 17757/2016) ha affermato che la neutralità dell’IVA comporta che l’eccedenza dell’imposta, risultante dalle dichiarazioni periodiche e dai regolari versamenti, dedotta entro il termine previsto (la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a cui il diritto è sorto), deve essere riconosciuta dal giudice tributario se sono stati rispettati tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.
Pertanto, se il contribuente non si attiene alle prescrizioni formali e contabili previste, la prova dell’esistenza del credito d’imposta e della presenza di tutti gli elementi essenziali per l’esercizio del diritto di detrazione deve essere fornita dal contribuente.
Una volta provati tali elementi, quindi, l’Agenzia non ha alcun titolo per impedire l’utilizzo del credito IVA, nonostante l’omissione della dichiarazione.
Si sottolinea inoltre, come anche la stessa Agenzia abbia chiesto ai suoi uffici, con due distinte circolari (34/E/2012 e 21/E/2013), di verificare la sussistenza del diritto di credito prima di agire, tenendo conto anche del fatto che, sul punto, la giurisprudenza è pressoché monolitica.
Invece, ancora oggi, taluni uffici muovono ancora contestazioni sull’utilizzo del credito IVA in assenza di dichiarazione, ingenerando un inutile contenzioso e obbligando giudici di ogni ordine e grado, fino alla Cassazione, ad occuparsi del tema.