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Con la sentenza n. 7827/02/2016, la CTR di Roma ha affermato che non spetta lo sconto fiscale sulle imposte comunali per i soggetti che coltivano il fondo senza avere la necessaria iscrizione assicurativa INPS.
La controversia nasceva dall’impugnazione di due avvisi di accertamento, relativi agli anni 2010 e 2011, per il mancato versamento dell’ICI su alcuni terreni agricoli.
Il proprietario dei terreni sosteneva che l’imposta non era dovuta in quanto egli era un coltivatore diretto che svolgeva la sua attività agricola proprio sui terreni in questione. Il Comune, invece, contestava tale ricostruzione, sostenendo che per poter accedere alle agevolazioni fiscali fosse necessario possedere anche una regolare posizione assicurativa, di cui il soggetto titolare era sprovvisto.
In primo grado, la CTP accoglieva le argomentazioni del Comune, condannando il contribuente anche al pagamento delle spese della lite. Nonostante l’impugnazione della parte soccombente, anche la CTR rimaneva ferma sulle posizioni sostenute dalla CTP: l’imposta per le annualità 2010 e 2011 era dovuta.
Per poter usufruire del regime fiscale agevolativo previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 504/1992, è necessario che il proprietario possieda due requisiti:
Con riferimento a questo secondo profilo, l’art. 58 del D. Lgs. 446/1997 prevede che “si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia”.
Pertanto, il contribuente, pur avendo dimostrato la diretta conduzione dei terreni, non può usufruire del regime fiscale agevolativo previsto dalle richiamate norme, in quanto non titolare della necessaria posizione assicurativa INPS.
A nulla serve la presentazione della successiva iscrizione INPS avvenuta nell’anno 2012: gli effetti di tale iscrizione, infatti, non possono essere retroattivi. Per gli anni precedenti, quindi, il contribuente, pur avendo svolto di fatto attività come coltivatore diretto, in assenza della necessaria iscrizione previdenziale e assicurativa, non può accedere ai benefici fiscali previsti per tale figura.